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Vittoria perde nuovamente: riconosciuti i diritti della carrozzeria Guardiese

Compiacere le assicurazioni a discapito di ogni più elementare diritto non è più “di moda”! La giurisprudenza si è lungamente divisa sull’interpretazione del diritto ad uso e consumo degli assicuratori ma si sta ormai consolidando la sana abitudine di un diritto che restituisce valore ai diritti.


Un esempio lampante è quello del riconoscimento dei costi di noleggio di un’auto sostitutiva in conseguenza di un sinistro stradale.

La carrozzeria Guardiese di S. Martino sulla Marrucina (CH), cessionaria del credito di una cliente che ha subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, notifica cessione del credito e richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicuratrice Vittoria Ass.ni. La compagnia provvede però a liquidare solo parzialmente gli importi dovuti perché non riconosce il costo relativo al noleggio di una auto sostitutiva necessaria alla cliente della carrozzeria nel tempo occorrente per la riparazione dell’auto danneggiata.

La Guardiese, assistita dall’avv. Paola Santone, agisce in giudizio e vince su Vittoria!

Il Giudice di Pace di Chieti, Dott.ssa Mariaflora Di Giovanni, verificata la rispondenza di quanto prospettato dalla Carrozzeria sia in ordine al sinistro che alle procedure attuate, ha accolto la domanda proposta dopo aver valutato la congruità dei costi richiesti e considerato come “gli esborsi che l’attrice ha dovuto sostenere sono conseguenza diretta ed immediata del sinistro stradale ed il costo non può certo rimanere a carico del danneggiato. Infatti il risarcimento del danno è l’equivalente della perdita subita dal patrimonio del danneggiato. Risarcire significa restaurare integralmente il pregiudizio subito dal danneggiato e farlo in modo tale da ricostruire una situazione patrimoniale il più possibile simile a quella preesistente al verificarsi dell’evento dannoso”.

Insomma una pronuncia che restituisce non solo il valore per intero del danno subito ma che ricorda, a chi l’avesse dimenticato, il rapporto sinallagmatico, ovvero la reciprocità che lega entrambe le parti nel contratto assicurativo. Un equilibrio che, in passato, sembrava smarrito ma che le sempre più numerose pronunce ribadiscono con forza: l’assicurato è obbligato a pagare un premio all’assicuratore (diversamente non avrebbe valida copertura assicurativa) cosicché, in caso di sinistro, quest’ultimo è obbligato (tocca rassegnarsi) a risarcire per intero i danni subiti.

Equilibrato e lineare: chiaro no?


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