TERREMOTO – CONTRIBUTI REGIONE EMILIA ROMAGNA ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI SUGLI IMMOBILI FINALIZZATI ALLA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LE IMPRESE INSEDIATE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012
CONTRIBUTO – In data 22 febbraio 2013 la Regione Emilia-Romagna ha emanato l’ordinanza 23 per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale (D.L.74/12, art.3) volti al finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.
Le risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna sono pari a 72.843.750 Euro.
Il contributo in conto capitale consiste nella misura massima pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile.
Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a € 12.000,00.
Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo di € 149.000,00.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI – La domanda (una sola domanda per ogni impresa anche se gli interventi sono riferiti a più unità locali), deve essere compilata esclusivamente tramite la specifica applicazione web, e nei seguenti periodi:
– dall’8 marzo 2013 all’8 aprile 2013
– dal 30 aprile 2013 al 15 maggio 2013
– dal 31 maggio 2013 al 14 giugno 2013.
Soggetti ammissibili – Imprese di tutti i settori economici ad eccezione dell’Agricoltura Silvicoltura e Pesca, con una o più unità locali.
L’impresa deve possedere l’immobile a titolo di:
proprietà o usufrutto;
locazione con contratto di affitto, registrato in data antecedente il 20 maggio 2012 e contenente la clausola che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria siano a carico dell’affittuario;
titolare di una locazione finanziaria (leasing) stipulato in data antecedente il 20 maggio 2012 contenente la clausola che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria siano a carico dell’utilizzatore.
Requisiti dell’immobile – Le imprese devono aver provveduto a:
Rimuovere le seguenti carenze strutturali:
– mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
– presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
– presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collassi;
– eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.
Essere in possesso del certificato di agibilità sismica provvisorio rilasciato dal tecnico incaricato (8-bis del D.L. 74/2012)
Ulteriori requisiti di ammissibilità delle imprese – Possedere al momento della presentazione della domanda iseguenti requisiti:
essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA
essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
avere dipendenti iscritti a INPS e INAIL;
possedere il DURC aggiornato per la verifica della situazione contributiva e di quanto dichiarato dall’impresa stessa;
rispettare gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/ 2008 ( prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente);
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto aiuti illegali o incompatibili (vedi cosiddetta clausola “DEGGENDORF”);
Rispettare il Codice antimafia di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159.
h) accertarsi che le imprese incaricate per lo svolgimento dei lavori di rimozione delle carenze strutturali, obbligate ai sensi dell’art.2 dell’ordinanza n.91 del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii, hanno presentato alla Prefettura competente domanda di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori;
essere in possesso degli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it per le aziende affidataria e per quelle esecutrici dei lavori. In assenza del Protocollo SICO, qualora dovuta, attestato comprovante l’avvenuto invio della suddetta notifica preliminare.
SPESE AMMISSIBILI – Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute, o da sostenere, nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 31 dicembre 2013, per:
interventi di cui alla lettera A) dei Requisiti dell’immobile;
spese accessorie e strumentali funzionali all’eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco;
spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale delle sopracitate voci A + B.
Per maggiori informazioni contattaci allo 388.8706999
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