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Sentenza 51/2012 Cedere il credito sul fermo tecnico


Via libera alla possibilità di cedere a terzi i crediti vantati verso le assicurazioni

Chi vanti delle somme a titolo di risarcimento danni dalle assicurazioni può cedere, ai propri creditori, tali diritti di credito.

Da oggi i debitori in difficoltà avranno un modo in più per pagare i propri creditori.

La Cassazione ha infatti stabilito [1] che possono essere ceduti a terzi [2] quei crediti vantati dall’assicurato, nei confronti dell’assicurazione, sia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da incidente stradale, sia a titolo di fermo tecnico (ossia il risarcimento per il costo di noleggio del veicolo sostitutivo per il tempo necessario alla riparazione dell’auto danneggiata).

Tali crediti, infatti, non hanno una natura strettamente personale, né esistono divieti di legge che vietano tale trasferimento del diritto di credito.

Dopo la cessione, pertanto, il cessionario (cioè l’acquirente del credito) può agire direttamente in causa nei confronti del ceduto (cioè l’assicurazione) per ottenere il pagamento delle somme originariamente dovute all’assicurato.

[1] Cass. sent. 51/2012 e 52/2012 del 11.01.12.

[2] Ai sensi dell’art. 1260 c.c.

[3] Colui cioè che ha acquistato il credito.

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