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Sconti Rc Auto obbligatori: lo dice la legge. Ma è davvero così?

L’Ivass pubblica il regolamento con le condizioni per accedere agli sconti.

Tempo di saldi e di corse al risparmio. L’R.c. auto, però, è uno dei settori nei quali il consumatore anela maggiormente ad un taglio dei costi e ne ha ben donde. Perché i premi assicurativi in questo settore sono tra i più elevati in Italia rispetto al resto d’Europa e questo è noto. Così anche in questo caso, come avviene per i saldi che riguardano gli altri settori merceologici, occorre un vademecum di consigli salva-tranelli perché è sempre più necessario controllare attentamente cosa si cela dietro all’agognato risparmio.


Basta googlare per rendersi immediatamente conto di cosa attenda l’assicurato intento a rinnovare l’assicurazione costretto a barcamenarsi tra le offerte delle varie compagnie. Un mare magnum di offerte apparentemente allettanti.

COSA DICE LA LEGGE.

Ad agosto del 2017 la Legge annuale per il mercato e la concorrenza, n.124/2017, meglio nota come legge Concorrenza, è intervenuta “sull’affaire” scontistica. Con l’ art. 132-bis che prevede degli obblighi informativi in capo agli intermediari)stabilisce che “Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari”. Già la sola terminologia chiarisce l’importanza del giusto approccio al consumatore che troppo spesso viene attirato dagli sconti ventilati senza essere, però, informato dei reali contenuti della polizza e delle rinunce nelle quali incorre pur di afferrare il “prezioso” sconto troppo so sproporzionato rispetto ai diritti smarriti lungo la via del risparmio. Proseguendo con l’esame della Legge Concorrenza arriviamo al punto. E’ con l’art. 132-ter. “Sconti obbligatori” che nasce il diritto allo sconto, in presenza di precise condizioni.

Quali sono queste condizioni?

  1. controllo preventivo del veicolo prima della sottoscrizione della nuova polizza auto;

  2. installazione della scatola nera sulla propria auto (le agevolazioni sono valide anche per chi ha montato il dispositivo prima dell’entrata in vigore del Ddl Concorrenza);

  3. installazione di meccanismi elettronici che impediscono l’avvio dell’auto se il guidatore possiede un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti per legge(alcolock) ;

  4. assicurazione di più veicoli di proprietà con clausola di guida esclusiva.

La Legge prosegue poi prevedendo un regolamento ad hoc che l’Ivass avrebbe dovuto adottare entro novanta giorni. In particolare: “in attuazione dei criteri stabiliti dall’IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.”

Il regolamento non ha tardato ad arrivare e con il Comunicato stampa del 27 novembre 2017 l’IVASS ha definito le regole per gli sconti obbligatori nella R.C. Auto avviando la pubblica consultazione sul Regolamento relativo agli sconti obbligatori nella r.c. auto e dichiarando che:

L’IVASS intende assicurare che gli sconti:

− siano correlati alla effettiva riduzione del rischio per le imprese nel caso di utilizzo della “scatola nera” o di dispositivi alcolock nonché di preventiva ispezione del veicolo;

− favoriscano la progressiva riduzione delle differenze sul territorio nazionale dei premi applicati dalle imprese agli assicurati “virtuosi”, a parità di condizioni soggettive dei rischi assicurati.

Entro il 25 gennaio, utilizzando la tabella predisposta dall’Istituto e inviandola a legge_concorrenza_RCA2017@ivass.it è possibile inviare le osservazioni.

Spetterà poi sempre all’Ivass il compito di vigilare sulla concreta attuazione dei predetti sconti attraverso periodiche verifiche a campione, o specifiche segnalazioni, che accertino l’operato delle imprese di assicurazione “nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

Ove l’Ivass dovesse riscontrare il mancato rispetto di tali obblighi, perché lo ribadiamo di obbligo si parla, è prevista l’applicazione “di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.”

Toccherà dunque monitorare l’andamento della scontistica e, ove mai si riscontrassero delle violazioni, osservare la effettiva applicazione di tali sanzioni comminate dall’IVASS vigilando sul vigilante.

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