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Nuove norme antincendio per le Carrozzerie


Nuove norme per il C.P.I. Certificato prevenzione incendi

APPROFONDIMENTI NORMATIVI 

In data 07/10/2011 è entrato in vigore il DPR 151/2011 che regolamenta la nuova disciplina antincendio.

Le attività riepilogate per settori produttivi sono state suddivise in 3 categorie a seconda di diversi criteri differenzianti in base all’attività svolta ed in funzione della gravità del rischio incendio presente:

– Categoria A:    attività semplici;

– Categoria B:    attività mediamente complesse;

– Categoria C:    attività complesse;

Il nuovo decreto porta inoltre ad una semplificazione burocratica grazie alla presentazione documentale, presso gli sportelli Unici, della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che avrà a tutti gli effetti validità a titolo autorizzativo producendo gli stessi effetti del precedente Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

COSA CAMBIA

Il nuovo Decreto ha modificato la descrizione delle attività soggette alla nuova norma.

La precedente descrizione – attività nr. 72 “Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore

a 9 autoveicoli) è stata così ridefinita:

–    attività nr. 53 : “Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli, carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq.”

COSA SIGNIFICA  –  soggetti interessati

L’appartenenza al nuovo codice di attività nr. 53,  comporta l’obbligo di presentare entro il 07 ottobre 2012 la nuova richiesta di conformità antincendio, qualora l’azienda non sia già in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi.

NOTE:

Per coloro che sono già in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, la nuova documentazione dovrà essere espletata con il rinnovo dello stesso.

Si ricorda che rimane invariato l’obbligo di richiesta del Certificato di Prevenzione Incendio in caso di possesso di caldaie con potenza termica uguale o superiore a 116 kw o nel caso di deposito lubrificanti, infiammabili (solventi, vernici), combustibili (gasolio, gpl) superiore a 1 mc.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti comporta, in caso di controllo, sanzioni fino la sospensione dell’attività.


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