Scritto da: Massimo Perrini
Tratto da: Professione Carrozziere
I carrozzieri italiani hanno appreso dal sito dell’Antitrust che il 7 dicembre 2012 è stata disposta una pubblica consultazione “in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”.
Infatti una compagnia di assicurazione ha presentato una domanda autorizzazione preventiva a inserire nei propri contratti RC auto clausole che potrebbero essere vessatorie, e quindi chiede all’AGCM una verifica preventiva sulla ammissibilità di tali clausole che così recitano:
(A)“In caso di sinistro è fatta salva la facoltà per il contraente/assicurato di delegare il proprio carrozziere, anche non convenzionato con [denominazione impresa – omissis], ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull’autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l’importo delle riparazioni effettuate e concordate, dell’assicurato/contraente o dal carrozziere, con il perito dell’Impresa.
(B) Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell’art. 1260, comma 2, e degli artt. 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005, a meno che [omissis] abbia prestato il proprio consenso alla cessione. In caso di cessione del credito non autorizzato, l’impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell’eventuale pregiudizio arrecato.
(C) Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con [omissis].
(D) In presenza di una cessione del credito autorizzata o dell’utilizzo di un centro riparazioni convenzionato con [omissis], l’Impresa si impegna a riconoscere al contraente/assicurato, alla prima scadenza contrattuale successiva alla data di accadimento del sinistro, uno sconto del [omissis] sulla tariffa r.c. auto in vigore, in presenza di prosecuzione del rapporto contrattuale con [omissis].”
Questa iniziativa ovviamente è una risposta all’esposto numero 41628 e rubricato CV 8 proesentato da Casartigiani, Federcarrozzieri, Associazione Carrozzieri Provinciale di Cagliari, BdV-Banca del Veicolo Associazione, Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio Carrozzieri Bresciani, Consorzio Carrozzieri Italiani e Rete Tutela Genova, oltre che da Assoutenti con il quale i reclamanti avevano chiesto all’ Antitrust di avviare una procedura amministrativa su identiche clausole contrattuali ritenute vessatorie inserite nei contratti assicurativi da parte di alcune imprese assicurative tra le quali Vittoria, Zurich e Zuritel.
E’ in questo quadro che devono essere valutate le clausole contrattuali e i comportamenti aggressivi[1] tra i quali addirittura la ipotizzata richiesta di danni al proprio assicurato (!) che attraverso le clausole vessatorie oggetto di interpello l’assicuratore intende legittimare essendo evidente che le clausole che sono oggetto di consultazione altro non sono che strumenti per perseguire
-una canalizzazione forzata delle riparazioni dei veicoli danneggiati,
-una creazione di reti di carrozzerie fiduciarie,
-una riduzione dell’ammontare dei risarcimenti da erogare a scapito della qualità delle riparazioni dei veicoli e del livello dei servizi da erogare al danneggiato (es. auto sostitutive).
[1] .”In caso di cessione del credito non autorizzato, l’impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell’eventuale pregiudizio arrecato.”
La cessione di credito nella realtà quotidiana delle imprese di autoriparazione e dei danneggiati.
L’istituto, codicisticamente disciplinato dall’art. 1260 cc, ha assunto nel settore della RC auto un ruolo rilevante per le imprese di autoriparazione, oltre che di indubbio beneficio per i consumatori – danneggiati.
Nella pratica infatti si verifica che il danneggiato da sinistro stradale non è pi ù costretto ad anticipare le spese di riparazione del proprio veicolo al riparatore.
Infatti con la cessione di credito sottoscritta dal danneggiato a favore del carrozziere di fiducia, si consente al riparatore, dopo che questo ha anticipato i costi di riparazione (rappresentati per oltre il 70% da ricambi e materiale di consumo) di assumerà ogni incombenza burocratico amministrativa attinente alla liquidazione del danno nei confronti della impresa di assicurazione che provvederà poi a corrispondere il risarcimento in forza della intervenuta cessione di credito direttamente al carrozziere.
E’ evidente che in questo modo l’interlocutore della impresa di assicurazione non è più il danneggiato ma il carrozziere al quale la cessione di credito fornisce ogni potere e facoltà, compresa quella di agire giudizialmente se la impresa non onora il debito di indennizzo o se più semplicemente non intende risarcire il danno quantificato secondo gli standard riparativi di una corretta riparazione eseguita a regola d’arte.
E’ infatti noto che le imprese assicuratrici, nel perseguire i propri legittimi interessi imprenditoriali, tendono a massimizzare i profitti riducendo i costi, tra i quali il costo del risarcimento dei sinistri.
In questo quadro le imprese stanno da tempo perseguendo l’obbiettivo di costituire reti di carrozzieri fiduciari ai quali vanno imponendo scontistiche e costi orari difficilmente sostenibili se non ricorrendo a metodiche riparative che prevedono uso di materiali di non primaria qualità, ricambi non originali, e tempistiche predeterminate.
Il risultato che in tal modo si può ottenere in termini di qualità e sicurezza della riparazione può non essere sempre gradito al danneggiato che legittimamente può optare per fare eseguire le riparazioni dal proprio carrozziere di fiducia, mediante la miglior tecnica ripartiva, con l’utilizzo delle migliori vernici e di ricambi originali.
Lo strumento della cessione di credito rappresenta dunque un ostacolo per il tentativo delle imprese di assicurazione di autodeterminare il livello dei risarcimenti a scapito della libertà nel mercato delle autoriparazioni.
La delega di pagamento.
Ovviamente una cessione di credito è istituto giuridico distinto rispetto a una “delega all’incasso” e francamente la scelta di redigere un contratto assumendo che “è fatta salva la facoltà” appare ricognitiva delle vere ragioni per le quali è stato redatto l’intero impianto normativo che qui si analizza.
Non occorre certo chiarire alla Autorità quello che risulta chiarissimo dalla lettura delle clausole e delle note esplicative allegate all’istanza di interpello: vale a dire la delega di pagamento è benevolmente “accettata” dall’assicuratore (che è e resta un debitore) solo se il danno da risarcire è “concordato” tra l’assicuratore e il riparatore. Se invece il danno non è “concordato” nessuna delega viene “onorata”.
In buona sostanza nelle intenzioni dell’assicuratore si creerebbe un sistema ove si pretende di fare determinare l’importo del danno unilateralmente all’assicuratore debitore. Altrimenti, a riparazione già effettuata, la delega non verrebbe “onorata” e il riparatore, nelle intenzioni dell’assicuratore, dovrebbe rivolgersi per l’ottenimento delle sue spettanze al cliente, il cui veicolo è già stato riparato il veicolo, e che dovrebbe avere già ricevuto dall’assicuratore la minor somma da questi ritenuta “giusta” a titolo di risarcimento del danno.
Si omettono le intuibili variabili di questa “ipotesi operativa” smaccatamente ed evidentemente finalizzata a creare intralci e disagi al riparatore indipendente e al suo cliente.
Francamente inaccettabile appare poi il tono e il contenuto delle note illustrative allegate al contratto( visibili sul sito dell’antitrust) nelle quali l’ assicuratore narra una sorta di parabola della “cattiva” cessione di credito contrapposta alla “virtuosa “ delega di pagamento.
L’assicuratore sostiene che se qualcuno (in ipotesi un Giudice della Repubblica?), la condanna a risarcire tutti i danni, e non solo la minor somma che l’assicuratore aveva in animo di corrispondere al riparatore cessionario, la differenza sborsata, unitamente alle spese di resistenza in giudizio, costituirebbe un ingiusto “pregiudizio”.
Tale “pregiudizio” si sostiene essere stato cagionato alla assicurazione dal comportamento del proprio assicurato al quale in sostanza si addebita:
-di aver fatto riparare il veicolo a regola d’arte con ricambi originali anziché presso una meno costosa officina convenzionata
-di avere usufruire di un veicolo sostitutivo durante le riparazioni
-di aver violato la clausola che gli impedisce di cedere quei crediti che in tutta evidenza sono stati ritenuti legittimi diversamente la assicuratore non sarebbe stato condannato a risarcirli.
E l’assicuratore mette per iscritto che, in violazione del principio indennitario di cui al 1917cc intende richiedere “il pregiudizio” al proprio assicurato. Si tratat di affermazioni che non necessitano di commento.
Natura e scopo delle clausole inammissibili.
Le clausole oggetto di consultazione, come del resto quelle oggetto della già cennata segnalazione:
-sono tese ad imporre all’assicurato divieti contrattuali alla stipula di eventuali cessioni del credito risarcitorio a favore di carrozzieri che non fanno parte di reti convenzionate imponendo .
-sono tese ad imporre nei fatti l’obbligo “contrattuale” di far effettuare la riparazione del mezzo solo presso carrozzerie convenzionate, con l’effetto di impedire e/o limitare la libertà del danneggiato di scegliere il carrozziere al quale far riparare il proprio mezzo,
Natura extracontrattuale del risarcimento del danno nella RC auto obbligatoria.
A prescindere dal merito delle clausole che l’assicuratore intenderebbe introdurre, la illegittimità delle stesse deriva in via generale e preliminare dalla circostanza che le stesse riguardano la misura e le modalità del risarcimento di un danno extracontrattuale cagionato dal fatto ingiusto del terzo che come tale ovviamente è regolato dalla legge e non può essere disciplinato in alcun modo mediante la pretesa imposizione di illegittime “clausole contrattuali”.
Le clausole proposte inoltre sono pure limitative della libertà del contraente di contrarre con i terzi, e segnatamente di cedere al riparatore di fiducia il credito risarcitorio (e non certo indennitario e quindi oggetto di predeterminazione e limitazione contrattuale)
L’ intento del proponente le contestate clausole confligge dunque col quadro generale civilistico all’interno del quale è illegittimità la pretesa di contrattualizzare il risarcimento del danno in RC auto.
La illiceità di limitazioni contrattuali al risarcimento del danno in RC auto, anche in ambito di risarcimento diretto: Cass. ordinanza 5928 del 2012.
La Cassazione sez. VI civile con ordinanza 5928/2012, resa in tema di competenza territoriale, ha enunciato ex 363 cpc il seguente principio di diritto:
“La Corte ritiene opportuno enunciare nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, che deve ritenersi applicabile, non ostandovi alcuna controindicazione anche nel caso di regolamento di competenza d’ufficio, in cui il ricorso non è proposto dalla parte.
L’azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile (…).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito l’ovvio essendo evidente che la pretesa dell’assicuratore per la RC auto di limitare contrattualmente le modalità risarcitorie in favore del proprio assicurato è priva di fondamento.
Infatti il professionista assicuratore è tenuto al pagamento del risarcimento al proprio assicurato non già in forza delle condizioni generali della polizza eventualmente contratta che, in forza dell’obbligo di cui al 122 Cod. Ass. non può che essere una polizza che garantisce la responsabilità civile secondo lo schema della polizza per danni previsto all’art. 1917 c.c.
L’assicuratore in ambito di RC auto anche nella ipotesi di risarcimento diretto di cui al 149 Cod. Ass. risarcisce il proprio assicurato di tutti i danni che, questi ha patito per il fatto illecito del terzo civile responsabile del sinistro stradale.
Il risarcimento nel caso del risarcimento diretto infatti avviene da parte dell’assicuratore “diretto” in dipendenza e in adempimento di una obbligazione extra contrattuale (il danno cagionato da un terzo al proprio assicurato) e l’assicuratore “diretto”agisce in qualità di delegato ex lege (art. 149 cod. ass.) della compagnia assicuratrice del civile responsabile e non certo in forza di qualsivoglia pattuizione contrattuale di polizza dal momento che l’esistenza di una valida garanzia per l’rc auto è solo ovviamente il presupposto per l’applicabilità dell’art. 149 cod.ass..
Infatti il 149, come chiarito dalla Corte costituzionale. con la sentenza 180/2009 che ne ha sancito la facoltatività, è norma che disciplina in ogni caso un procedimento risarcitorio e non certo indennitario, procedimento al quale ogni assicuratore è tenuto per legge ad adempiere.
Poiché la obbligazione dell’assicuratore è di tipo risarcitorio e non indennitario come tale non può certo venire sottoposta a limitazioni contrattuali, per di più con modalità che le renderebbero in ogni caso vessatorie.
E’ anche per tale ragione che una clausola che limiti la facoltà dell’ assicurato di cedere a terzi i crediti relativi al diritto del risarcimento dei danno ai sensi degli artt. 149 e 150 dlgs 209/2005, è comunque priva di significato poiché il credito del danneggiato, che ovviamente può non coincidere con l’assicurato, non nasce e non è regolato dal contratto obbligatorio della RC auto che segue lo schema tipico della copertura assicurativa per la responsabilità civile ex 1917 cc e come tale è cosa totalmente diversa da una garanzia prevista in una polizza per i danni.
Angelo Massimo Perrini avvocato in Torino
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