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Tratto da Professione Carrozziere

Scritto dall Avv. Massimo Perrini  ( Unarca )

Dopo i carrozzieri ora sono i medici a schierarsi contro le assicurazioni per la strana storia del colpo di frusta che non si risarcirebbe più.

Come noto i carrozzieri italiani, con una autentica rivolta del settore, hanno per il momento evitato di diventare tutti fiduciari per legge con la tagliola della riduzione del 30% degi importi dei risarcimenti corrisposti ai danneggiati che non intendano far riparare l’auto dal riparatore di propria fiducia.

Quello che forse è sfuggito è che la lobby che aveva predisposto il favore alle imprese assicuratrici, compreso che il tentativo era divenuto improponibile, ha individuato altro campo di intervento per consentire alle imprese di mantenere i medesimi benefici stimati in un miliardo di euro.

E infatti con l’articolo 32 della legge 24 marzo 2012, n. 27 in sede di conversione del DL 1 del 24 gennaio 2012 sono state inserite due norme, i commi 3 ter e 3 quater nsecondo le quali da un lato “le lesioni di lieve entità’, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” e dall’altro è stato chiarito come “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da  cui  risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.”

Propaganda assicurativa (“non si paga più…”) e realtà dei fatti: nulla è cambiato.

Queste norme sono state annunciate come interventi volti a “non pagare più i colpi di frusta” al dichiarato scopo di consentire alle imprese assicurative “risparmi” ipoteticamente finalizzati alla “riduzione dei premi assicurativi”.

In realtà ancora una volta tanto rumore per nulla semplicemente perché non si può realizzare ne si potrà mai imporre nel sistema giuridico italiano una norma che preveda, in qualsivoglia maniera, che un danno non si paghi.

Infatti già si è ricordato, che nel nostro sistema giuridico chi rompe paga (art. 2043 codice civile), e se chi rompe è il proprietario di un veicolo assicurato per la responsabilità civile (art. 1917 codice civile) costui, oltre ad essere obbligato a risarcire i danni, ha anche l’obbligo di assicurare (art. 122 cod. ass.) il proprio veicolo.  Specularmente chi viene danneggiato da quel  veicolo assicurato  ha il diritto – che nessuno può togliergli di farsi risarcire direttamente dall’assicuratore, agendo se del caso direttamente (art. 144 cod. ass.) nei suoi onfronti.

In altre parole, i risarcimenti che l’assicuratore per la la RC auto è tenuto a erogare al danneggiato, non possono essere di natura e di entità differente rispetto a ogni altro risarcimento per fatto illecito.

Non è quindi giustificabile in nessun modo la pretesa dell’assicuratore per la RC auto di risarcire il danno alla persona in misura inferiore o diversa rispetto a quanto avviene per gli stessi danni causati da fatti diversi dalla circolazione stradale. Se il colpo di frusta c’è si paga, e non si può farlo certo sparire per decreto.

La rivolta dei medici italiani contro le pressioni delle compagnie di assicurazione che chiedono di valutare il colpo di frusta come lesione che “non da luogo a risarcimento”.

Con tali premesse è evidente come le pretese norme “rivoluzionarie e moralizzatrici” in realtà non rivoluzionino alcunché. Il colpo di frusta non si vede e quindi non si paga, sembra dire il legislatore. Ma le cose non stanno proprio così. Se il danno alla persona esiste o meno non è certo la legge che può dirlo, ma ovviamente è compito della medicina e quindi la inutilità della norma è evidente dal momento che nessun medico legale in mancanza di una qualche obiettività clinica ha mai affermato la esistenza di un danno.

E difatti eè proprio il codice delle assicurazioni a chiarire (sempre all’art. 139) che il danno biologico va comunque accertato dal medico legale. Però le assicurazioni hanno intravisto in questa norma la possibilità di non pagare i danni lievi e quindi hanno incominciato da qualche mese a inviare comunicazioni e circolari ai propri medici legali invitandoli a valutare “zero” le lesioni da colpo di frusta, ma questo comportamento non è sfuggito agli Ordini dei Medici.

Tali pressioni hanno infatti scatenato la durissima reazione del più alto organismo istituzionale, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici il cui presidente nzionale ha vergato un durissimo documento, la nota n. 46 del 28.06.2012, indirizzata a tutti gli Ordini provinciali nella quale, dopo aver criticato “l’ambiguità del dettato legislativo posto dalla legge 27/2012” viene stigmatizzata “l’inaccettabilità di alcuna interpretazione che possa andare ad interferire nel merito dell’indagine cui il medico legale è tenuto”. In altri termini no è certo l’assicuratore che deve dettare ai medici le linee guida per fare il loro lavoro.

Ancor più chiaramente l’organo rappresentativo di tutti i medici italiani “respinge qualsiasi possibile interpretazione che possa determinare una selezione di criteri mezzi e oggetto del relativo accertamento medico legale, ricordando che la giurisprudenza ha sempre ribadito l’assoluta intangibilità delle scelte diagnostiche terapeutiche del sanitario che sono riserva esclusiva di questi e di cui costituiscono espressione di autonomia e responsabilità (Corte costituzionale sentenze 282/02 338/03 151/09)”.

In buona sostanza secondo la rappresentanza istituzionale dei medici italiani la normativa vigente non può certo interferire con lo “spazio incomprimibile di autonomia e responsabilità del medico in generale e del medico legale in particolare” poiché “non può essere messa in discussione la competenza del medico legale di valutare il nesso di causalità materiale tra l’evento lesivo denunciato e le conseguenze biologico – funzionali temporanee o permanenti da stimare ai fini del risarcimento. Valutazione che dovrà essere evidentemente complessiva e non parziale e certamente non confinata al solo ricorso al riscontro strumentale”.

Insomma ancora una volta si è scritta una norma inattuabile perché priva di senso, e che è agevole prevedere ancora una volta provocherà più costi che risparmi.

Tratto da Professione Carrozziere

Scritto dall Avv. Massimo Perrini  ( Unarca )

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