Tratto da Professione carrozziere
Il danno antieconomico
Quella della antieconomicità delle riparazioni è storia vecchia. Ogni carrozziere sa bene quali problemi comporta decidere se riparare o meno un veicolo, soprattutto con gli esorbitanti costi che i ricambi hanno raggiunto. Discorso a parte è poi quello della valutazione dell’usato, sulla quale prima o poi qualcuno dovrà fare chiarezza. E’ noto infatti che la principale rivista di settore che riporta le quotazioni dell’usato viene edita dal medesimo editore dei noti listini specializzati “gialli e blu”, editore che, fino a un recente intervento antitrust, era controllato direttamente dalla associazione degli assicuratori.
E qualche maligno ha fatto notare che forse solo gli assicuratori hanno interesse a tenere bassi i valori dell’usato, poiché su tali valori si calcolano – ad esempio – gli indennizzi per i furti e si calcola il degrado nelle polizze danni.
Una questione controversa.
Con questa premessa la sentenza 1250 del 2012 emessa dal Tribunale di Prato (reperibile su www.unarca.it) permette di fare il punto su una questione da sempre oggetto di accese contestazioni tra automobilisti e assicuratori.
Il caso è quello di un veicolo il cui asserito valore commerciale era inferiore alla somma spesa per eseguire le riparazioni. Il Tribunale per giungere alla propria decisione parte dalla analisi dei principi espressi dal codice civile all’art.2058, una norma rubricata “risarcimento in forma specifica”, che così dispone: “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
Si noti dunque che è la legge a prevedere esattamente il contrario di quello che vogliono imporre gli assicuratori essendo rimesso alla scelta del danneggiato e non dell’assicuratore scegliere se “chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile”. La norma prevede invece, ma solo a tutela dell’assicuratore, che sia eventualmente il giudice a poter decidere che “il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
L’analisi del Tribunale di Prato.
Partendo dunque da tale corretta analisi il Tribunale si richiama a quanto stabilito dalla Cassazione (21012 del 12 10 2010) secondo la quale la richiesta di risarcimento di un danno subito a seguito di incidente stradale quando abbia ad oggetto la somma necessaria per la riparazione dei danni deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, fermo restando il potere del giudice di condannare al risarcimento per equivalente, cioè pari alla differenza del valore tra il bene prima e dopo il fatto dannoso.
ll Tribunale rileva pure che il risarcimento in forma specifica, cioè l’esborso di una somma di denaro necessaria per la riparazione in concreto del danno, non appare di difficile adempimento da parte del l’assicuratore debitore.
La soluzione del Giudice.
Con tali premesse,il Tribunale di Prato analizza la posizione del proprietario del veicolo, definito un bene che non ha solo un valore in se ma assolve a diverse utilità, e pertanto la soluzione del risarcimento limitato al valore commerciale non consentirebbe di risarcire in pieno il danno subito dal proprietario.
“Pertanto nella specie il Giudice non ritiene di poter sostituire il risarcimento pari al valore del bene con quello in forma specifica conseguente all’ammontare delle riparazioni eseguite … sul veicolo danneggiato”, tanto più che il danneggiato “ha materialmente sostenuto tali esborsi per riparare il bene a dimostrazione del fatto che il vulnus (il danno) subito per effetto del sinistro era da individuare non solo nel valore del bene in sé per sé, ma anche nella funzionalità e nella utilità che lo stesso poteva assolvere in condizioni di perfetta integrità”.
Pertanto l’assicuratore viene condannato a corrispondere l’importo del danno come accertato dalla perizia svolta in causa oltre al rimborso delle spese di noleggio di un mezzo sostitutivo.
Il risarcimento in forma specifica non è quello che declamano gli assicuratori.
La sentenza di Prato sotto altro profilo chiarisce la infondatezza giuridica del comportamento degli assicuratori che, mediante l’inserimento nelle polizze RC auto, tentano di imporre contrattualmente ai danneggiati l’obbligo di far riparare i veicoli presso carrozzerie indicate dall’assicuratore. Tale pretesi obblighi vengono usualmente definito, nel tentativo di renderli accettabili, come clausole di “risarcimento in forma specifica”.
Ma anche questa sentenza dimostra che per il codice il risarcimento in forma specifica è costituito da ben altro.
Angelo Massimo Perrini
Avvocato in Torino
Vi ricordiamo che è attivo il servizio SOS per Il Carrozziere.
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