top of page
  • Immagine del redattoreFedercarrozzieri

Le novità della legge concorrenza. Federcarrozzieri presente al convegno dell’Ordine degli avvocati

Era presente anche Federcarrozzieri al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino lo scorso giovedì 15 novembre in una affollata maxi aula del Palazzo di Giustizia, nel quale si è discusso delle modifiche normative apportate dalla legge concorrenza e delle novità della recente giurisprudenza.


Tra il pubblico che ha affollato la Maxi aula 2 erano presenti numerosi avvocati ma anche carrozzieri, CTU, periti e funzionari assicurativi di alto livello. Erano presenti pure esponenti di Unarca e una rappresentanza del Movimento Consumatori.

L’incontro è stato moderato dall’avvocato Marco Bona che ha sintetizzato le novità normative e le loro criticità introducendo argomenti e relatori. L’avvocato Massimo Perrini ha ripercorso l’iter e le ragioni politiche che hanno portato alla legge concorrenza e la sua attuale formulazione ricordando le novità positive quali la modifica del codice delle assicurazioni che ha introdotto, all’articolo 148 n. 11 bis, il principio che il danneggiato ha diritto all’integrale risarcimento del danno per la riparazione a regola d’arte del proprio veicolo da parte del riparatore di fiducia nonché l’avvenuta cristallizzazione ad opera dell’articolo 149 bis della legittimità e liceità dell’utilizzo della cessione di credito.

Sul tema scatola nera l’ingegner Mario Capello ha illustrato le modalità di funzionamento di questo strumento e ne ha chiarito limiti e criticità, portando numerosi esempi che hanno dimostrato la scarsa affidabilità dei rilievi. In particolare si è dimostrato con casi concreti come il basso costo del prodotto installato (che dovrebbe invece contenere tecnologie costose) sia indice della scarsa qualità dello stesso, non consentendo di ritenere affidabili le animazioni dell’accelerometro e, per quanto riguarda la ricostruzione dei sinistri i sistemi di geo localizzazione non hanno sufficiente precisione.

Questo significa scarso ausilio in concreto per le ricostruzioni dei sinistri attese le imprecisioni nel verificare le posizioni dei veicoli (segnalati scarti anche di diversi metri nella migliore delle ipotesi) e le accelerazioni. Anche i dati dei crash sono risultati in molti casi opinabili.

L’avvocato Riccardo Catalano ha ricordato le norme sui testimoni che prevedono che gli stessi debbano essere indicati tempestivamente a pena di inutilizzabilità nel successivo processo civile, norma a rischio di incostituzionalità. In tema di scatole nere è stato pure chiarito che attualmente la norma che attribuisce piena prova alle risultanze della scatola nera non è attuabile per mancanza di regolamenti ministeriali e in ogni caso, quand’anche lo fosse, il problema è rappresentato dal fatto che le scatole nere attualmente in commercio non forniscono dati, neanche la loro copia forense, ma interpretano i dati con algoritmi e con valutazioni ad opera dal provider telematici che evidentemente non è quanto previsto dalla legge che infatti prevede che siano solo i dati direttamente rilevati dalla scatola nera a fare piena prova e non certo le interpretazioni di quei dati.

L’avvocato Alberto Manzella ha difeso l’impianto normativo delle disposizioni in tema di testimoni  e si è avviato un serrato dibattito a fronte delle argomentazioni svolte dallo stesso secondo le quali le norme criticate dagli altri relatori sarebbero finalizzate alla tenuta del sistema assicurativo.

L’avvocato Perrini ha ricordato le cifre sui profitti del comparto rc auto ed ha chiarito come ad oggi non sono più lecite polizze con clausole limitative del risarcimento sia in RC auto che nelle garanzie dirette. Tale interpretazione, contestata dall’avvocato Manzella con riferimento ai danni diretti, è stata invece condivisa dal Giudice di pace emerito Alberto Polotti di Zumaglia. Sulle scatole nere Davide Galli presidente Federcarrozzieri ha ricordato le criticità già rappresentate all’allora  Sottosegretario del MISE nel corso dell’iter dei vari provvedimenti che poi hanno portato all’attuale stesura della legge concorrenza, chiarendo che le finalità anti frode sono minime, essendo invece sottesa a questo strumento la prevalente logica della canalizzazione. Quanto alle clausole sulla forma specifica, Davide Galli ha portato diversi esempi per chiarire come la stessa riparazione possa essere eseguita a regola d’arte piuttosto che in economia e che pertanto le scelte dei consumatori debbono avvenire con chiarezza e trasparenza. Nel dibattito è infine emerso che le clausole genericamente definite “forma specifica” in realtà sono utilizzate esattamente nel senso opposto della previsione di legge poiché l’articolo 2058 del codice civile prevede proprio l’opposto e cioè che sia il consumatore assicurato a poter scegliere e non certo l’assicuratore a imporre.



2 visualizzazioni0 commenti
bottom of page