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La calda estate del mondo assicurativo italiano è solo all’inizio


di Massimo Perrini

Le compagnie persistono nel loro disegno anticoncorrenziale che penalizza i riparatori non fiduciari ma i carrozzieri, rivolgendosi all’Antitrust, si dimostrano finalmente uniti nel contrastarle.

È noto che il problema della tutela della libertà del mercato delle riparazioni dei veicoli in caso di collisione rappresenta questione di rilievo anche comunitario. Si richiama sul punto la relazione informativa del 6 settembre 2010 della Sezione specializzata Mercato Unico Produzione e Consumo del CESE (Comitato economico e sociale europeo) che sul tema ha chiarito come “la concorrenza leale è il modo migliore di promuovere l’efficienza economica, la libera scelta del consumatore e la sicurezza nel mercato della riparazione degli autoveicoli”. I riparatori invece ben conoscono le prassi attuate dalle imprese di assicurazione mediante il ricorso ad accordi denominati “convenzioni” o “rapporti fiduciari” con i quali vengono imposti alle carrozzerie non solo tariffe orarie predeterminate, ma anche tempari di riparazione standardizzati oltre alla fornitura all’automobilista di servizi che rimangono a carico del fiduciario, tra i quali l’oneroso servizio di fornitura di auto sostitutive per il periodo della riparazione del mezzo sinistrato. In alcuni casi si giunge a imporre da parte dell’impresa di assicurazione alle carrozzerie la fornitura diretta di parti di ricambio e di materiali con l’evidente risultato di ridurre l’artigiano carrozziere a un terzista fornitore di manodopera.

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Le riparazioni con lo “sconto”: no ai risarcimenti tagliati del 30% La recente vicenda dell’art. 29 n. 2 del decreto legge 1/2012 ha visto solo un momentaneo stop al disegno lucidamente perseguito dalle imprese assicuratrici di gestire direttamente il mercato dell’autoriparazione attraverso la penalizzazione delle carrozzerie non facenti parte di reti fiduciarie. È noto che la norma avrebbe avuto l’effetto di permettere all’assicuratore di “applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza” in spregio al divieto di cui all’art. 2 lettera d) legge 287 del 10 ottobre 1990. Il Parlamento ha bocciato tale tentativo, che avrebbe introdotto una norma illegittima e disapplicabile ma le imprese assicuratrici persistono nel rivendicare la legittimità del loro disegno imprenditoriale, come risulta anche dalla lettura della circolare ANIA 27 marzo 2012 n.0122 dove il punto di vista del settore assicurativo è chiarissimo: “nell’iter di conversione del decreto legge è stata soppressa la disposizione recata dal comma 2 dell’articolo 29, che introduceva la facoltà per le imprese di offrire il risarcimento in forma specifica dei danni alle cose in alternativa al risarcimento pecuniario. Il Parlamento non ha inteso accogliere le proposte del settore assicurativo dirette a prevedere un meccanismo che incentivasse tale modello liquidativo alternativo attraverso condizioni diverse e più eque rispetto a quella delineata nel testo originario del comma 2, che disponeva una brutale riduzione del 30% del risarcimento pecuniario per i danneggiati che non avessero accettato la riparazione diretta, senza neppure precisare il montante cui applicarla. La proposta del settore prevedeva che, in caso di rifiuto del danneggiato di avvalersi delle strutture riparative convenzionate con l’impresa, il risarcimento pecuniario scelto dal danneggiato non potesse superare la spesa effettiva che avrebbe sostenuto la compagnia per la riparazione del veicolo. Tale proposta, condivisa ufficiosamente anche dal Governo, non è stata accolta in sede di conversione in legge del decreto. Sul punto, è appena il caso di rammentare che conserva tutta la propria validità l’articolo 14 del DPR n. 254/2006 (Regolamento di attuazione del risarcimento diretto), che consente l’inserimento nei contratti di assicurazione R.C. auto di clausole con cui si pattuisce il risarcimento del danno in forma specifica a fronte di una riduzione del premio per l’assicurato”.

La canalizzazione forzata dei danneggiati L’imposizione di convenzioni o rapporti di fiduciariato necessita della possibilità per le imprese di assicurazione di canalizzare obbligatoriamente i danneggiati presso le carrozzerie fiduciarie o convenzionate, risultando evidente come convenzioni che non assicurino al carrozziere che vi aderisca un volume di lavoro certo e continuativo abbiano scarse possibilità di realizzazione. Ma in un sistema di concorrenza e libero mercato la canalizzazione delle riparazioni, per i suoi evidenti effetti distorsivi su concorrenza e mercato, non appare comunque legittima, tantomeno lo è se viene forzatamente imposta al danneggiato dall’impresa assicuratrice mediante strumenti illegittimi con i quali indurre coattivamente il proprio assicurato/danneggiato a far riparare il mezzo da un carrozziere fiduciario.

Il caso di Vittoria Assicurazioni e Zurich davanti all’AntitrustÈ in questo quadro che devono essere valutate le clausole contrattuali e i comportamenti aggressivi posti in essere da alcune imprese di assicurazione che altro non sono che strumenti per perseguire una canalizzazione forzata delle riparazioni dei veicoli danneggiati. Ci si riferisce in particolare a clausole: • tese a imporre un preteso obbligo contrattuale di effettuare la riparazione del mezzo solo presso carrozzerie convenzionate, che hanno l’effetto di impedire e/o limitare la libertà del danneggiato di scegliere il carrozziere al quale far riparare il proprio mezzo. • tese a imporre all’assicurato divieti contrattuali alla stipula di eventuali cessioni del credito risarcitorio a favore di carrozzieri che non fanno parte di reti convenzionate.

Il reclamo all’Antitrust Con tali premesse, Casartigiani – la Confederazione autonoma sindacati artigiani guidata da Mario Coltelli – insieme all’importante associazione di consumatori indipendente Assoutenti, alla neonata Federcarrozzieri, oltre all’Associazione carrozzieri provinciale di Cagliari, la BdV –Banca del veicolo, il Consorzio autoriparatori pontini, il Consorzio carrozzieri bresciani, il Consorzio carrozzieri italiani di Fucecchio e Rete tutela Genova hanno presentato a metà giugno un reclamo all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato. La segnalazione ha portato all’attenzione dell’Antitrust “il comportamento di Vittoria Assicurazioni spa per aver la stessa, inserito nei contratti relativi a polizze RC auto clausole vessatorie, in relazione alle quali si chiede l’apertura di procedimento ex art. 37 bis; il comportamento di Vittoria Assicurazioni spa che, in relazione alle predette clausole vessatorie, ha posto in essere sistematiche pratiche aggressive consistenti nel minacciare infondate azioni nei confronti dei propri assicurati al fine di indurli a revocare legittime cessioni di credito; il comportamento di Zurich PLC per aver la stessa, inserito nei contratti relativi a polizze RC auto clausole vessatorie quanto a tutte e tre per avere evidentemente concordato tra loro, viste l’identità delle clausole contestate, un’attività restrittiva della concorrenza che si integra anche mediante la costituzione e l’utilizzo di reti di carrozzerie fiduciarie, in adesione alle linee guida di ANIA”.

Unità della categoria e forte segnale al Governo È evidente che la decisione dei carrozzieri indipendenti italiani di unirsi in un ricorso dall’inequivocabile significato politico e programmatico ha un forte significato. La sicurezza con cui l’ANIA nei propri documenti ufficiali attribuisce al Governo, ritenuto amico, l’intento di consentire nuovi interventi sul tema della liquidazione del danno a cose, è significativa. Altrettanto significativa, dunque, è stata la risposta unitaria dei carrozzieri indipendenti italiani, che si sono rivolti all’Antitrust con un documento (http://www.ilcarrozziere.it/blog/2012/06/inviato-il-reclamo-all’antitrust/) che pare una chiara risposta alla protervia dei liberalizzatori de noantri. A costoro occorre ricordare, parafrasandolo il noto aforisma secondo il quale se il libero mercato per certi liberisti significa libera volpe in libero pollaio, che anche le volpi talvolta rischiano di finire in pellicceria. E la calda estate del mondo assicurativo italiano dovrebbe essere di monito a molti.

ULTIM’ORA

Sentenza pubblicata sul sito di UNARCA

Nella sentenza , viene sostanzialmente convalidata l’impostazione del ricorso sopra citato all’AGCM. Il giudice infatti, dichiara nulle le clausole sulla incedibilita’ del credito in quanto contrarie al codice del consumo. Si tratta di una significativa sentenza che e’ destinata a fare giurisprudenza sulla materia contrattuale, non risultando altri precedenti noti.

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