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Franchigie Rca: sentenza cardine a favore dei carrozzieri indipendenti

Andiamo per gradi. Per iniziare, un automobilista si rivolge a Unipol e stipula la polizza obbligatoria per la RC auto  “KmSicuri Autoveicoli con Riparazione comfort”. Questa polizza sostanzialmente penalizza illecitamente l’assicurato che intende far riparare l’auto da un carrozziere di propria fiducia applicando una inammissibile franchigia in Rc auto. In seguito al sinistro (verificatosi a Pesaro l’ 11 giugno 2013), l’automobilista cede il credito (operazione più che lecita) a una carrozzeria indipendente e socia Federcarrozzieri, la Bodycar.


La reazione di Unipol Risposta della Compagnia: io risarcisco solo il 90% dei danni, anche se pago per conto dell’Admiral, l’Assicurazione di chi ha causato il sinistro. È l’indennizzo diretto: i danni li rimborsa la Compagnia del danneggiato, la quale poi se la vedrà in camera di compensazione con l’Assicurazione del responsabile dell’incidente. Per Unipol, il 10% ce lo deve mettere il carrozziere, perché l’automobilista ha ceduto il credito a un carrozziere non “fiduciario”. E secondo Unipol scatta il 10% di scoperto “scritto in polizza”.

Il carrozziere fa ricorso

Il carrozziere non ci sta, si rivolge all’avvocato di Federcarrozzieri, il torinese Massimo Perrini e fa causa all’Unipol davanti al Giudice di pace di Bologna chiedendo la condanna di Unipol a pagare la pretesa franchigia del 10%, in questo caso ben 183,99 euro, essendo quindi evidente che si tratta di una questione di principio. Circostanza ben compresa dal Giudice di pace di Bologna Giurato, che con la sentenza numero 390/15, depositata il 5 febbraio, ha chiarito la inammissibilità di simili comportamenti.

Parola alla Cassazione Il Giudice di pace, condannando l’Unipol ha infatti richiamato la ordinanza 5928/2012 della Cassazione che ha stabilito un fondamentale principio di diritto: l’assicuratore, che agisce in forza dell’articolo 149 del Codice delle assicurazioni, nell’ipotesi di risarcimento diretto, risarcisce il proprio assicurato di tutti i danni che questi ha patito per il fatto illecito del terzo civile responsabile del sinistro stradale. E lo fa non in forza delle condizioni generali della polizza eventualmente contratta, ma da un obbligo extra contrattuale (il danno cagionato da un terzo al proprio assicurato). L’assicuratore “diretto” agisce dunque in qualità di delegato e non certo in forza di una polizza. Tecnicamente, dice la Cassazione, “la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria Assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile”.

Morale: l’Unipol perde. E male “È un’altra sentenza a favore dei carrozzieri indipendenti in materia di Rc auto”, ci dice l’avvocato Perrini. Ma la cosa più grave è questa: l’assicuratore non può ignorare i princìpi fondamentali del diritto come la distinzione tra fatto illecito e responsabilità contrattuale. Alla fine, l’Unipol paga il risarcimento per intero, più gli interessi, più le spese legali, più Iva. Ma soprattutto viene scritto un altro, piccolo ma significativo capitolo, sul pregiudizio reputazionale e sulla credibilità, anche tecnico-giuridica, degli assicuratori.

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