Comunicato stampa
RC auto: Federcarrozzieri, in attesa del DDL concorrenza, incontra l’IVASS e rende note alcune clamorose sentenze di Tribunale contro le polizze di UnipolSai. Chiesti interventi contro le clausole di polizza penalizzanti per i consumatori che scelgono liberamente come riparare il proprio veicolo.
19 aprile 2017
Una delegazione di Federcarrozzieri, guidata dal Presidente Davide Galli, ha incontrato questa mattina l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni.
“Abbiamo rappresentato all’Autorità i problemi che alcune polizze generano per i danneggiati e per i consumatori ” ha spiegato Galli, il quale ha anche reso noto il contenuto di alcune clamorose sentenze che hanno sanzionato la illegittimità delle polizze di Unipolsai in quanto penalizzanti per i consumatori che scelgono liberamente dove riparare la propria auto. I giudici hanno infatti bocciato, perché vessatoria, la riduzione di risarcimenti e indennizzi che tali polizze prevedevano anche nelle garanzia accessorie alla RC auto, se la riparazione dell’auto danneggiata veniva effettuata dal carrozziere liberamente scelto dall’automobilista.
“Noi riteniamo che nell’interesse di tutti in futuro non debbano più essere i giudici ad occuparsi di queste vicende, ma” chiarisce Galli “pensiamo che debbano essere l’IVASS ad intervenire con un’opera di persuasione e, se del caso, sanzionando comportamenti illegittimi”.
Nel corso dell’incontro “proficuo, approfondito e costruttivo” sono state anche esaminate le problematiche sulla gestione dei reclami per i ritardi di pagamento ai carrozzieri che agiscono a nome dei danneggiati e sono state chiese all’Istituto politiche di vigilanza più incisive anche al fine di ridurre il contenzioso giudiziario.
Le due sentenze del Tribunale di Torino
Si trattata di due pronunce distinte che sanzionano come vessatorie le due principali polizze del gigante assicurativo bolognese, e cioè la garanzia “Auto Presto & Bene” e la garanzia “Comfort”.
In entrambi i casi le polizze oggetto della controversia penalizzano, riducendo il risarcimento, l’assicurato che sceglie liberamente come riparare la propria auto.
Nel primo caso (sentenza 657 del 6 febbraio 2017) l’assicuratore pretendeva di liquidare il danneggiato meno di quanto questi aveva speso per la riparazione della propria auto, riducendo il risarcimento nella misura, non precisata in polizza, pari “a quanto l’assicuratore avrebbe speso” presso un carrozziere indicato e pagato da Unipolsai.
Nel secondo caso (sentenza 1530 del 20 marzo 2017) la polizza almeno formalmente sembra più chiara; la franchigia, cioè la parte di danno che rimane a carico del danneggiato, sempre e solo per la scelta del consumatore di fare riparare la propria auto a regola d’arte da un carrozziere indipendente che non lavora per la compagnia, lievita dal 10 al 30%.
In entrambi i casi il Tribunale ha ritenuto illegittime queste previsioni contenute nelle polizze del colosso assicurativo bolognese per contrarietà al codice del consumo.
La rilevanza delle due sentenze è dovuta al fatto che le ragioni richiamate dal Tribunale di Torino sono di carattere generale e quindi stabiliscono un importante principio che si adatta a tutti i prodotti assicurativi in commercio quando penalizzano il consumatore sotto il profilo del risarcimento per ragioni che riguardano la libera scelta del riparatore.
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