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Clausole vessatorie: Allianz cade sotto la scure dell’Agcm

Alla fine arriva la vessatorietà. Il lieto fine esiste. Non c’è storia avvincente che tenga davvero senza un vero tormento, senza difficoltà.


Nella storia tra consumatori ed Allianz la sofferenza non è mai mancata. Gli ingredienti c’erano tutti e, dopo aver tenuto il fiato sospeso, è arrivato un finale degno della migliore Hollywood anni ’50.

26255 è il numero del provvedimento emesso dall’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) in seguito all’adunza del 30 novembre 2016. Una tappa fondamentale nella lunga scalata al ripristino della reciprocità tra diritti e doveri nel rapporto consumatori/Allianz.

Cosa scriveva l’Allianz? Una condizione contrattuale vessatoria “Condizione Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica: Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto – CARD, l’assicurato si impegna a: – non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori legali e simili); – ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro. In cambio di tale obbligo l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro se l’assicurato viola il predetto impegno l’impresa applica una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo”.

Era la clausola contenuta nei moduli contrattuali predisposti da Allianz per la vendita di polizze assicurative per la responsabilità civile auto “Bonus/Malus – autovetture e autotassametri” utilizzati dal 1° febbraio 2014 al 1° aprile 2016.

La clausola, dal 1 aprile 2016, aveva subito una lieve modifica di pari tenore:

Condizione aggiuntiva RC “Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica”. Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto – CARD, l’assicurato si impegna a: non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati/procuratori legali e simili); ricorrere preliminarmente alla procedura di “conciliazione paritetica” se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro. In cambio di tale obbligo l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro, se l’assicurato viola il predetto impegno, l’impresa applica una penale del 20% del valore del sinistro con il limite massimo di 500 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento”.

Alcune associazioni di consumatori: Aduas, Assoutenti, Casa del consumatore, Codici, Movimento consumatori insieme a tre associazioni di categoria: Cupsit, Oua e Sipa hanno mosso guerra a queste gravose, incoferenti e vessatorie clausole. Nel confronto tra le difese svolte, gli argomenti sostenuti e la documentazione prodotta, Allianz è stata costretta alla resa.

Non sono bastate la “facoltatività” e la “temporaneità” invocate dall’Allianz nelle difese depositate. Girare in tondo intorno al punto nevralgico non ha giovato ai difensori della compagnia tedesca. L’Antitrust ha pienamente centrato il focus della vexata quaestio: lo squilibrio tra diritti e doveri delle parti contrattuali. Allianz ha tentato di barcamenarsi ma la realtà documentale, ampiamente documentata, ha evidenziato uno squilibrio palese: l’assenza innegabile della sinallagmaticità nei contratti muniti della clausola limitativa del diritto di difesa!

C’è un aspetto ulteriore sul quale Allianz ha camminato per lungo tempo sul filo da acrobata. A loro dire la penale stabilita in caso di “violazione” del divieto di avvalersi di un difensore risultava congrua e proporzionata. Non è stato difficile per l’Agcm stabilire la eccessività di una penale che è il primo indizio di manifesta colpevolezza: una eclatante denuncia di sproporzione. Spiace ribadirlo ma il ridottissimo sconto applicato dall’Allianz non risulta affatto proporzionato alla cospicua entità della penale inserita nel contratto assicurativo.

Affrontata e definitivamente chiarito un ulteriore tema giuridico di notevole rilevanza: la procedura Card, nella quale Allianz ha tentato arbitrariamente di utilizzare detta clausola, è una procedura che vede la compagnia in questione unicamente “gestionaria” in sostituzione della compagnia assicurativa che garantisce per la rc-auto il responsabile civile. Si tratta in buona sostanza, di un ambito nel quale il danneggiato viene risarcito quale vittima di un illecito civile. È da tale illecito che trae origine il diritto al risarcimento richiesto ed in siffatto ambito le eccezioni contrattuali non sono in alcun modo opponibili ne tantomeno operanti.

Era bene chiarirlo una volta per tutte.

Restrizione della libertà contrattuale nei confronti dei terzi. Un legittimo diritto, quello alla difesa, riconosciuto senza ombra di dubbio dalla Suprema Corte in primis, messo a repentaglio da una presunta temporaneità, comoda all’Allianz. Una violazione sic et sempliciter. Questo sancisce il provvedimento in esame. Il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, non conosce limitazioni consentibili in nessuna fase e non può esser certo da meno la fase prodromica al giudizio.

In chiusura i rilievi sulla formulazione della clausola in questione che l’Agcm ha giudicato e definito come: oscura ed incomprensibile.

Un provvedimento di grande importanza che vede il riconoscimento delle istanze promosse unicamente da chi si è mosso controcorrente. Poche associazioni di consumatori e tre associazioni di categoria. Voci fuori dal coro che hanno sollevato la questione, l’hanno documentata, osteggiata con forza e determinazione. L’Agcm ha esaminato ed espresso un provvedimento che segna un momento decisivo nella tutela dei diritti dei consumatori. Un riconoscimento voluto, sperato e dovuto ai consumatori.


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