Com’è noto il Decreto Legislativo 81/08 – il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza – prevede che il Datore di Lavoro svolga azione di sorveglianza sanitaria per i lavoratori sottoposti ad eventuali rischi specifici. L’obbligo del Datore di Lavoro si esplica attraverso la nomina del Medico Competente che – a sua volta – definisce il protocollo sanitario con cui svolgere accertamenti e visite dei lavoratori.
I DESTINATARI Ma chi sono i destinatari dell’azione di sorveglianza sanitaria? I lavoratori soggetti ad un rischio specifico.
In presenza di un rischio chimico elevato oppure se verifico livelli di rumore eccessivi e rischiosi oppure se riscontro la presenza di videoterminalisti in azienda il Datore di Lavoro deve garantire sorveglianza sanitaria verso i propri lavoratori.
La sorveglianza sanitaria in azienda è rivolta ai soli lavoratori soggetti a rischi specifici così come non tutti i lavoratori in azienda sono soggetti a sorveglianza sanitaria.
IL RESPONSABILE Chi è il responsabile – o almeno il responsabile primo – dell’azione di sorveglianza sanitaria? Il Datore di Lavoro in quanto garante della salute e della sicurezza dei lavoratori in azienda.
Il Medico Competente risponde del protocollo sanitario risponde cioè della tipologia di visite scelte, della frequenze di visita e di altri obblighi. Il Medico Competente risponde della visita audiometrica che non ha messo a protocollo oppure che non ha eseguito o che ha fatto con frequenza troppo bassa.
Il garante della salute e sicurezza in azienda è e rimane il Datore di Lavoro che ottempera il suo obbligo anche attraverso l’istituzione della sorveglianza sanitaria.
LA LOGICA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA Occorre focalizzare che la sorveglianza sanitaria NON certifica l’arrivo o la presenza di una malattia professionale.
La ratio della sorveglianza sanitaria è legata alla prevenzione: io Medico Competente controllo prima che tu lavoratore abbia un danno, sei sotto sorveglianza per non farti subire un danno alla salute.
La visita del Medico Competente non é la visita della Commissione Invalidi che certifica la presenza di un danno e di una patologia, che riconosce la presenza e il grado di invalidità del lavoratore.
L’azione di sorveglianza sanitaria, la visita del Medico Competente è finalizzata a prevenire l’insorgenza di un danno e di una patologia per scongiurare l’arrivo dell’invalidità del lavoratore più o meno lieve. In sintesi sorvegliare un lavoratore sano che può subire danni e prima che arrivi al danno.
ESITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
L’azione di sorveglianza sanitaria del Medico Competente non è l’attività clinica a cui segue un eventuale terapia Il Medico Competente controlla l’adeguatezza dello stato fisico del lavoratore sottoposto a rischi specifici, controlla l’idoneità all’attività
L’esito della visita di sorveglianza sanitaria non è il farmaco antidolorifico o la prescrizione per far calare l’eccessiva pressione sanguigna. Non è la raccomandazione di fumare meno o di aumentare l’attività motoria
L’esito della visita di sorveglianza sanitaria è l’idoneità/inidoneità del lavoratore ad una determinata attività
Federcarrozzieri da sempre attenta a tutte le necessità dei suoi iscritti sa bene come le esigenze informative e formative siano molteplici. Ecco la ragione di una serie di approfondimenti di grande utilità che prende il via da oggi.
Francesco Cuccuini consulente e formatore sulla sicurezza
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