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UNIPOLSAI scivola sulla Comfort. La clausola è vessatoria anche per il Giudice di Pace di Pordenone

La Costituzione spiegata da Claudio Martelli, la Divina Commedia letta da Roberto Benigni..e poi c’era lui, il maestro:” Vittorio Gassman legge Montale” o anche la bolletta del telefono…Già perché lui poteva leggere qualunque cosa e conferirle l’autorità della sua stessa grandiosità. Si parte da lontano per chiarire che a volte, quando il testo è solenne può risultare”difficoltoso” o anche “ostico” ed allora occorre imprimerlo diversamente nella memoria. Semplificare, chiarire anche attraverso le immagini o con il gioco, come si fa con i bimbi. Faremo così anche noi con l’ennesima sentenza che ribadisce la sacralità del risarcimento del danno da sinistro stradale confermando la nullità delle clausole vessatorie tanto amate dagli assicuratori!


La sentenza  n. 3 del 2016, emessa dal Giudice di Pace di Pordenone dott.ssa Flora Bianchi, affronta punto per punto con grande completezza di analisi. Ogni singola eccezione, richiesta e contestazione avanzata in giudizio è stata attentamente valutata. La costruzione giuridica di questa pronuncia è di grande linearità ed equilibrio. Vediamo che già da principio emerge la prima violazione. Sì perché le violazioni sono molteplici, iniziamo col chiarire già questo particolare. Il Giudice di Pace di Pordenone sottolinea la chiarezza di quanto previsto dall’art. 1341 del codice civile.

Di che si parla in questo articolo? Semplice, della necessaria conoscenza da parte dei contraenti delle condizioni contrattuali. Nel caso specifico cosa deve accadere? E’ indispensabile che l’assicurato all’atto della firma del contratto assicurativo abbia conosciuto per intero le condizioni contrattuali e che qualora, nel contratto risultino inserite condizioni che possono limitare le responsabilità dell’assicuratore che le propone queste debbano essere appositamente approvate per iscritto. In pratica le clausole come, ad esempio, quelle che limitino la responsabilità, devono essere oggetto di specifica contrattazione. L’assicuratore le deve illustrare, deve parlarne, informare di cosa comporteranno, e solo allora, una volta chiarito il contenuto potremo firmare approvando. Diversamente non avranno valore e sarà come non vi fossero mai state apposte. Ovvero sia : qualunque frase si formuli, comunque sia scritta, a prescindere dall’angolo remoto della polizza in cui verrà genialmente nascosta sarà nulla. E’ inutile mescolare il tutto sapientemente..se nel cocktail analcolico che offrite al vostro assicurato c’è una pur minima traccia d’alcool per “imbonirlo” desistete prima o poi l’alcool test vi smaschererà! Più chiaro di così! Nel caso poi della clausola “Comfort” la sentenza ribadisce con sempre maggiore chiarezza come sia pacifico che”comporti restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi e sia vessatoria”. Insomma è bene dire a gran voce, ancora una volta, alle assicurazioni che l’auto è mia e la riparo dove dico io! La sentenza prosegue nel ricordare la giurisprudenza della Suprema Corte in proposito giusto per sottolineare come si sia in presenza di principi consolidati.

Una ulteriore violazione rilevata è quella degli articoli 33 e 36 del Codice del Consumo. Rispetto a queste violazioni le parole chiave che stridono e rimbalzano di continuo sono squilibrio e reciprocità. Lo squilibrio denunciato anche in questa sentenza tra i diritti dell’assicurato e gli obblighi dell’assicuratore in contrasto con la reciprocità, che manca, dei diritti e doveri di entrambi i contraenti, assicurato ed assicuratore. L’assicuratore smemorato dimentica di continuo la reciprocità ma chissà perché ricorda sempre benissimo di squilibrare le posizioni.

Dice ancora la sentenza :“Inoltre la clausola “Comfort” è inapplicabile nella specie di contratto di assicurazione ad essa collegato”. Viene così richiamata una pronuncia del Giudice di Pace di Bologna (n.390/2015) nella quale già si stabiliva che il danneggiato ha diritto ad essere integralmente risarcito “non potendo eventuali clausole contrattuali essere ricondotte nell’alveo di operatività dell’art. 149 Cod. Ass. in quanto la compagnia dell’indennizzo diretto risarcisce il danno al posto della compagnia del responsabile civile ”.

Dunque l’azione diretta di cui al D.l.vo 209 del 2005 art. 149 non origina dal contratto assicurativo ma dalla legge!

In buona sostanza l’assicurazione è solo una sostituta, una delegata ex lege. Procediamo con l’esempio concreto. Se un genitore va a risarcire un danno provocato dal figlio minorenne e si reca dal danneggiato non può obiettare “eh ma è stata una ragazzata, mio figlio è uno scapestrato, io son dovuto venire fin qui c’ho anche rimesso di mio…”. Mi spiace caro genitore la legge ti ritiene responsabile e ti tocca risarcire per intero! L’obbligazione dell’assicuratore è di tipo risarcitorio e non indennitario e dunque non può essere sottoposta a limitazioni.

La sentenza da cui abbiamo preso spunto è l’ultima di una interessante serie. Infatti è una pronuncia che può vantare una “storia” di grande consistenza. Il Giudice di Pace di Pinerolo, est. Cera, con la  sentenza 262 del 24 agosto 2015 aveva dichiarato la vessatorietà della clausola che applica una franchigia al risarcimento qualora l’assicurato non si rivolga ad un Centro di riparazione convenzionato.

“Il contratto assolve all’unica funzione di individuare l’assicuratore tenuto a risarcire il danneggiato, non potendo quest’ultimo opporre eccezioni relative al contratto con il proprio assicurato”. Un rilievo fondamentale espresso dalla sentenza n. 2682/2015 del Giudice di Pace di Torino, est. Volpes dalla sentenza n.3233/2015 del Giudice di Pace di Bologna, est. Caretti, dalla sentenza n.114/2015 del Giudice di Pace di Benevento e dalla sentenza n.390/2015 del Giudice di Pace di Bologna.

Le ricostruzione giuridica della clausola come posta in violazione dell’art. 1341 cod. civ. e degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo era presente poi sia nella sentenza n. 3521/2015 del Tribunale di Torino, sez. IV Civile, est. Pres. Sabbione che nella sentenza n.3724/2015 del Giudice di Pace di Torino, est. Falchi. Sentenze che, a loro volta, hanno preso il là da consolidati principi espressi dalla Cassazione.

Il quadro che rimane impresso nei nostri occhi, ancora una volta, dopo simili letture è sempre meno nebuloso. Le lobby sparano fumo negli occhi e noi apriamo un varco per vederci sempre più chiaro. Ritornando all’immagine iniziale potremmo concludere con una metafora calcistica:una sentenza con condanna che ha il sapore del rigore netto, nettissimo che nessuna moviola potrebbe smontare.

L’invito a tutti i carrozzieri indipendenti è di stamparle e correre dall’avvocato.

Di seguito i link per scaricare le sentenze.

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