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Comunicato del Senato

Dopo un breve intervento sull’ordine dei lavori della senatrice Boldi, la senatrice Vicari ha svolto la relazione sul disegno di legge n. 3110, sul quale sono intervenuti il senatore Ghigo e il sottosegretario De Vincenti.

La Commissione ha infine convenuto sulla proposta del presidente Cursi di fissare per giovedì 9 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il Presidente ha altresì informato la Commissione che la seduta notturna, prevista per le ore 21 di oggi, non avrà più luogo.

Fonte Senato.it

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Cari Colleghi, come dice il comunicato del Senato, abbiamo 8 giorni per presentare gli emendamenti.    

Grazie alle vostre segnalazioni sul blog ci risultano inviati piu’ di 1400 fax ai Senatori, a questo punto dubito che il messaggio non sia stato letto da ognuno di loro almeno una volta.    

Ora DOBBIAMO sensibilizzare i Capigruppo del Senato e lo faremo via mail.    

Preparazione della mail:    

Oggetto: Nome della Carrozzeria , RISCHIESTA DI ELIMINAZIONE DEL DELL’ART. 29 – DDL 3110    

Spedite a:  (fate una sola mail contenente tutti gli indirizzi)

 Messaggio della mail : Copiate il testo sottostante

P.mo Senatore Felice Belisario

Capogruppo Italia dei Valori    

P.mo Senatore Federico Bricolo

Capogruppo Lega Nord Padania    

P.mo Senatore Gianpiero D’Alia

Capogruppo UDC, SVP e Autonomie    

P.mo Senatore Anna Finocchiaro

Capogruppo Partito Democratico    

P.mo Senatore Maurizio Gasparri

Capogruppo Popolo della Libertà    

P.mo Senatore Giovanni Pistorio

Capogruppo Gruppo Misto    

P.mo Senatore Francesco Rutelli

Capogruppo Per il Terzo Polo (ApI-FLI)    

P.mo Senatore  Pasquale Viespoli

Capogruppo Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud    

Gentili Senatori,    

è all’esame della Commissione Industria il DLL n. 3110 che, al comma 2 dell’art. 29, lede il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento integrale costringendolo a scegliere tra un riparatore imposto dalla compagnia o un risarcimento decurtato del 30%  nel caso volesse rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia.    

La conseguenza immediata e devastante dell’approvazione di una norma così ingiusta e infondata sarà la chiusura di migliaia di imprese artigiane non convenzionate con le assicurazioni che, operando in un regime di oligopolio, domineranno incontrastate il mercato della riparazione.

Tale infausto scenario è stato previsto, durante l’audizione in Commissione Industria lo scorso 29 settembre 2010, dall’attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, allora presidente dell’AGCM, con le testuali parole: “Ancora è opportuno approfondire il significato di prassi contrattuali poste in essere da alcune compagnie volte a promuovere, come unica modalità, il risarcimento in forma specifica e senza, nella sostanza, consentire i risparmi di spesa che la legge avrebbe richiesto. Queste prassi, se poste in essere da operatori dominanti o da insiemi di imprese con un’elevata quota di mercato complessiva, possono presentare problemi sotto il profilo concorrenziale soprattutto nei rapporti con le officine di riparazione: sistemi di convenzionamento irragionevolmente selettivi potrebbero causare pregiudizi ai riparatori esclusi;    

Il formulato è quindi distorsivo della concorrenza ed è inoltre in netto contrasto con la relazione del Consiglio economico e Sociale dell’Unione Europea del 6 dicembre 2010 mirante a garantire la libertà di scelta dell’artigiano di fiducia.    

Ritengo sia un grave errore consolidare la procedura di risarcimento diretto che, a cinque anni dalla sua applicazione, ha favorito: l’abbandono delle migliori tecniche per l’accertamento del danno, ridotto la presenza degli ispettorati sul territorio, consentito una “cartolarizzazione” dei risarcimenti e la conseguente l’esplosione dei premi delle polizze. Ricordo che ben quattro pronunce della Corte Costituzionale (Ordinanze 205/08, 154/2010, 192/2010 e Sentenza 180/09) hanno inequivocabilmente stabilito che la procedura è facoltativa.    

La strada maestra sia, quindi, quella di rendere il danneggiato libero scegliere il percorso per ottenere l’integrale risarcimento come previsto dal DDL 2260 (Sangalli) e dal PDL 3713 (Raisi) e dagli emendamenti che unisco. In alternativa si rottami in toto, non solo per i sinistri con lesioni come era stato proposto nella bozza del decreto, una procedura rivelatasi completamente fallimentare.    

Il mio auspicio è che si proceda all’immediata soppressione del comma 2 dell’art. 29 che sembra concepito per solo per ledere i diritti delle Vittime della Strada e per cancellare, durante un periodo di grave crisi generale, la mia impresa, il mio lavoro e quello dei miei collaboratori.    

Grato per l’attenzione, porgo i migliori saluti.    

Nome Carrozzeria

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A.S. N. 3110

EMENDAMENTI PROPOSTI

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Art. 29

Sopprimere

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Giustificazione: sopprimere il formulato che costringe il danneggiato a scegliere tra un riparatore imposto dalla compagnia o un risarcimento decurtato del 30%  nel caso volesse rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia.

E’ fuori da ogni parametro del diritto. 

Art. 29

Sostituire il primo e il secondo comma  con:

All’art. 149 del decreto legislativo 7.09.05 n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»; dopo la parola: «risarcimento» è inserita la seguente: «anche».    

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Giustificazione: rendere l’indennizzo diretto facoltativo in modo da fornire al danneggiato libertà di scelta nella richiesta di risarcimento , come stabilito dalle numerose pronunce della corte costituzionale.   

Art. 29    

Sostituire il primo e il secondo comma  con:    

      1. All’articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:        «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal qual siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall’articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l’obbligo di darne comunicazione all’altra compagnia.        3. L’articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato.        4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.    

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Giustificazione: rendere l’indennizzo diretto facoltativo in modo da fornire al danneggiato libertà di scelta nella richiesta di risarcimento e abrogare la farraginosa procedura prevista dall’art. 150 del Codice delle assicurazioni e dal regolamento attuativo. In questo modo le assicurazioni potrebbero seguire un approccio convenzionale più equilibrato rispetto a quello stabilito dalla legge che si è rivelato totalmente fallimentare.

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