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Rc auto, questo sì che è un buon disegno legge

Alt, prendiamoci una pausa rilassante dopo le negatività legate al disegno legge concorrenza, che mira a introdurre novità pessime per la Rca. Il principio cardine di Federcarrozzieri e della Carta di Bologna si chiama positività, ed ecco allora una ventata positiva: il disegno legge di RETE IMPRESE ITALIA qui in basso.


Modifiche al codice delle assicurazioni private concernenti il risarcimento del danno e l’esercizio dell’attività di perito assicurativo Parliamo del disegno di legge 2684 definito anche Moretto. Facciamo i nomi. Giacché non tutti i politici hanno messo cuore e intelletto nel sottoscala. Dddl d’iniziativa dei deputati MORETTO, DONATI, MARCO DI MAIO, GADDA, FANUCCI, BINI, CARRESCIA, MAESTRI, PASTORINO, LODOLINI, ALBINI, NARDUOLO, IACONO, MARCHETTI, CRIVELLARI, BASSO, VENITTELLI, DALLAI, VAZIO, TENTORI, CRIMÌ. (link al DDL)

La “premessa” Ci piace la “introduzione” a questo ddl. “Si pensi ad esempio all’articolo 29 (efficienza produttiva del risarcimento diretto) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che in tema di risarcimento in forma specifica prevedeva la facoltà per le compagnie di assicurazione di offrire ai danneggiati di sostituire al pagamento dell’indennizzo la riparazione della vettura a proprie cura e spese in officine convenzionate senza possibilità di scelta per il danneggiato. A fronte del rifiuto di tale proposta il danneggiato sarebbe stato obbligato ad accettare un risarcimento per equivalente, cioè in denaro, decurtato nella misura del 30 per cento. Tale norma è stata poi soppressa nel corso dell’esame parlamentare. E da ultimo il decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto «destinazione Italia» il cui articolo 8 (disposizioni in materia di assicurazione ed RC Auto), in particolare, attribuiva all’impresa di assicurazione la facoltà di risarcire il danno in forma specifica attraverso carrozzerie appositamente convenzionate. Lo stesso articolo 8 prevedeva tutta un serie di disposizioni quali, ad esempio, la possibilità di inserire nel contratto di assicurazione il divieto di cessione del credito con grave lesione della libertà contrattuale”.

Risarcimento in forma specifica: roba inutile e dannosa “Emerge in modo evidente che l’adozione di clausole assicurative di risarcimento in forma specifica da effettuare in base ad apposite convenzioni fra compagnie di assicurazione e imprese di autoriparazione non avrebbe alcuna incidenza sulla riduzione delle frodi assicurative e non porterebbe neppure a un’effettiva riduzione dei costi assicurativi e dei relativi premi ma, anzi, rischierebbe di mettere l’intera filiera nel controllo pieno delle compagnie di assicurazione, limitando la capacità, per gli autoriparatori, di autodeterminare i prezzi delle riparazioni sulla base degli standard qualitativi assicurati ai consumatori, con la conseguenza potenziale di formare un cartello in grado di organizzare le componenti di costo in modo da generare le più ampie fette di rendita assicurabili dalla scarsa dinamica competitiva che si verrebbe a generare”.

Mercato Rca in mano alle compagnie col ddl concorrenza “Appare quindi evidente l’interesse generale a regolare compiutamente il forte conflitto di interesse che si crea in capo alle compagnie di assicurazione che hanno il potere di determinare il danno che esse stesse devono risarcire, limitando il potere di imporre clausole vessatorie che avrebbero l’unico effetto di consegnare di fatto il controllo del mercato della riparazione dei veicoli alle stesse compagnie”. Che è poi l’obiettivo non dichiarato del ddl concorrenza.

Profumo di libertà “In particolare l’articolo 142-quater (Libertà di scelta dell’assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie) mira a tutelare la libertà di concorrenza nel mercato dell’autoriparazione assicurando in via di principio a favore del danneggiato la libertà di scelta delle imprese di autoriparazione di fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che risulta espressamente diretta a raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e a qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione.  A tale fine il principio della libertà di scelta è mirato a rafforzare le tutele a vantaggio dei consumatori contemperandole con la libertà di concorrenza nel mercato dell’autoriparazione ed evitando forme di abuso di posizione dominante da parte delle compagnie di assicurazione”.

L’estero ci piglia a schiaffoni Mentre in Italia c’è chi sbava dietro il ddl concorrenza, all’estero ci prendono a schiaffoni.

“1) In Francia le compagnie di assicurazione hanno dato vita a reti di riparatori di automobili con cui sono soliti collaborare. Questi riparatori hanno un accordo con una o più imprese di assicurazione. Tuttavia, le reti possono essere solo un’opzione per facilitare la decisione del consumatore. Infatti, anche se un assicuratore può consigliare al cliente di rivolgersi a un riparatore, dopo un incidente, per esempio, il consumatore rimane libero di scegliere il suo riparatore;

2) In Germania non esiste alcuna legislazione che consenta alle imprese di assicurazione di obbligare un cliente a lasciare la sua automobili in riparazione ad alcuni riparatori auto piuttosto che ad altri. Tuttavia, una limitazione nella scelta di un riparatore auto può essere negoziata nel contratto di assicurazione. I termini e le condizioni del contratto sono giuridicamente vincolanti a seconda del contratto concordato e della domanda. La domanda può essere giudicata secondo le rispettive disposizioni del codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch) e dell’atto di contratto assicurativo (Versicherungsvertragsgesetz). Questa limitazione potrebbe eventualmente portare a una riduzione della tassa di assicurazione, ma non è obbligatoria;

3) In Austria l’associazione che riunisce le imprese di assicurazione e quella che rappresenta gli autoriparatori si riuniscono due volte all’anno per discutere su come l’offsetting (compensazione) diretto possa essere semplificato e reso più efficiente per entrambe le parti oltre che per i clienti. A seguito di questi incontri l’organizzazione che rappresenta gli autoriparatori elabora delle raccomandazioni per i propri associati, ma non esiste una normativa nazionale che regola questo rapporto;

4) In Spagna non esiste una legge che stabilisce l’obbligo per un consumatore di portare la propria automobile in riparazione presso un salone indicato dall’impresa di assicurazione. Questo è considerato un aspetto commerciale e pertanto è lasciato alla volontà delle imprese di assicurazione e dei clienti. Il cliente deve però sottostare al contratto che ha firmato con l’impresa di assicurazione; infatti, può accadere che alcune imprese chiedano ai clienti di portare la propria automobile solo presso auto riparatori che rientrano nella dicitura approvato/selezionato. Altri assicuratori consentono ai loro clienti di portare la loro automobile dove vogliono. Tutto dipende dalla polizza assicurativa e dalle clausole del contratto”.

PROPOSTA DI LEGGE (alcune parti)

Art. 1.

(Libertà di scelta dell’assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

1. Al capo III del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: «Art. 142-quater. – (Libertà di scelta dell’assicurato e obbligo informativo nonché nullità delle clausole assicurative vessatorie). – 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell’assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all’atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall’articolo 185.

2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell’assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-quinquies. (Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo). – 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l’obbligo di assicurazione, è tenuto a effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica prevista dell’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 142-septies. (Risarcimento del danno e liquidazione dell’indennità dovuta. Documentazione fiscale Cessione del credito e nullità delle clausole vessatorie). – 1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell’impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell’indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato. 2. La somma corrisposta dall’impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato. 3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell’assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. 4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato quando questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall’impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell’impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l’IVASS ai sensi dell’articolo 135.

Art. 142-octies. (Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni). – 1. Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell’impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente ai sensi dell’articolo 34 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta comunque ferma la facoltà dell’assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente capo.

Art. 5. (Attività peritale). 1. L’articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 156. – (Attività peritale). – 1. L’attività professionale di perito automobilistico per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo può essere esercitata unicamente dagli iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157. 2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante i soggetti di cui al comma 1. 3. Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale. 4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157 al fine di effettuare l’accertamento e la stima dei danni subiti, con l’obbligo di allegare ai documenti da fornire all’impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l’opera svolta.

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