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Immagine del redattoreFedercarrozzieri

Non è lecito ridurre il risarcimento al danneggiato che ripara dal carrozziere di fiducia. Il Tribun

Non si può fare. Gli assidui lettori del blog già lo sanno che anche i giudici da tempo hanno chiarito che non si può ridurre il risarcimento (in RC auto)  o l’indennizzo (contrattuale nelle garanzie dirette) a seconda di chi ripara l’auto.


Nelle garanzie accessorie (kasco, grandini ecc.) lo hanno detto i Giudici di Pace a Vittoria, e dopo svariati Giudici di Pace di Bologna e Pordenone, anche i Tribunali lo hanno recentemente ribadito a UnipolSai, nelle due versioni Presto & Bene e Comfort .

In RC auto lo hanno detto e ripetuto i Giudici di Pace al colosso bolognese (sentenza uno )  (sentenza due) , e alle Generali  e ora, con l’autorevolezza del giudice di appello, e con una convincente, articolata e approfondita motivazione, lo dice anche il rigoroso Tribunale di Torino. SENTENZA ALLIANZ

Non si può fare!

Principio della ragion più liquida

I giudici subalpini infatti sono stati chiamati a decidere su un appello promosso dalla Carrozzeria Top, del collega torinese Antonello Merendino, associato Federcarrozzieri che, nel primo grado di giudizio, si era vista respingere la domanda promossa contro Allianz per ottenere l’integrale risarcimento del danno da sinistro stradale, comprensivo di quegli 80 euro che il colosso germanico pretendeva di detrarre perché la carrozzeria Top non era “carrozzeria amica”.

Il Tribunale, non ritenendo nemmeno necessario addentrarsi in tutte le difese della Carrozzeria Top sulla nota questione relativa all’impossibilità di apporre limiti contrattuali al risarcimento che è dovuto per obbligo di legge e non di contratto, ha tagliato corto (si dice “principio della ragion più liquida”) decretando quindi “a prescindere” da tutto, la nullità delle clausole che pretendono di ridurre il risarcimento a seconda del carrozziere che ripara o meno l’auto.

Il principio: non si può condizionare la libertà di scelta, nemmeno dietro “irrisori sconti”

Tutte le clausole di questo tipo, hanno spiegato i giudici torinesi, sono infatti viziate dal contrasto col Codice del Consumo che ritiene vessatorie tutte le pattuizioni volte a limitare o ridurre il diritto del consumatore/assicurato a scegliere il proprio carrozziere (“a contrarre con terzi”). E pagare meno un danno significa appunto limitare la libertà di scelta. E sia chiaro che non si tratta di un problema che gli assicuratori possono risolvere con una firma in più o in meno da fare apporre sulle polizze: chiarisce il Tribunale, richiamando la Cassazione, che queste clausole per essere valide devono essere oggetto di “trattativa individuale”, e la prova della serietà ed effettività della trattativa individuale, che deve essere precedente alla predisposizione del contratto la deve dare l’assicuratore.

In altre parole: non si può proprio fare perché il consumatore firma contratti che gli vengono sottoposti già predisposti, tutti uguali, “prendere o lasciare”.

E ora? La parola all’IVASS e all’Antitrust.

Come tutti sanno Federcarrozzieri non ama la via giudiziaria e questa e (poche) altre cause portate avanti dai suoi avvocati sono un segnale che i Giudici, costretti a sobbarcarsi di un lavoro non bagatellare per importi irrisori, crediamo abbiano voluto dare anche alle Autorità di controllo perché risolvano alla radice simili questioni.

In altri termini le imprese assicurative che insisteranno nel perseguire la loro politica commerciale è probabile che presto dovranno difendersi davanti all’Antitrust, sempre che prima l’Ivass non affronti organicamente la questione.

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