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  • Immagine del redattoreFedercarrozzieri

Marco Di Stefano: intelligente disegno legge Rc auto

C’è un disegno di legge più vivo che mai. È stato presentato il 18 giugno 2014 dai deputati MARCO DI STEFANO, BOCCUZZI, PAOLA BRAGANTINI, BRANDOLIN, CARELLA, FEDI, GALPERTI. È il progetto legge 2469 “Modifiche al codice delle assicurazioni private, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”. Sono nuove possibili regole (è il Parlamento che deve dare l’ok) molto intelligenti, in pieno contrasto con il ddl concorrenza, presentato dal governo Renzi dietro pressione della lobby delle assicurazioni.


Il testo si compone di 12 articoli

L’articolo 1 mira ad aprire i mercati alla concorrenza allentando i vincoli per le imprese straniere che intendano operare nel territorio nazionale.

L’articolo 2 interviene sulla disciplina del cosiddetto contratto base al fine di consentire agli assicurati la stipula di contratti per l’assicurazione privi di clausole che limitino in qualsiasi modo il diritto all’integrale risarcimento. La mancata attuazione del contratto base bloccato presso il ministero dello Sviluppo economico dopo il parere negativo del Consiglio di Stato non consente attualmente una comparazione tra i premi delle varie imprese e non permette al contraente di ottenere riduzioni tariffarie. L’attuale non comparabilità dei contratti, stante la difformità delle garanzie e delle clausole previste, non incentiva la concorrenza e rende in concreto inapplicabile qualsiasi forma, peraltro tecnicamente impossibile in un sistema di prezzi liberi e di politica tariffaria.

L’articolo 3 istituisce una tariffa premio per gli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni.

L’articolo 4 disciplina il risarcimento in forma specifica prevedendo uno sconto sulla polizza non inferiore al 10 per cento per l’assicurato che intenda sottoscrivere la clausola specificando la non applicabilità della norma al terzo danneggiato che rifiuti il risarcimento in forma specifica.

Occhio: la forma specifica vale solo con l’indennizzo diretto e con sconto superiore al 10%.

L’articolo 5 mira a chiarire, anche al fine di ridurre i molteplici contenziosi, quali siano i criteri già previsti civilisticamente finalizzati al risarcimento e quindi come debbano essere effettuate le stime del valore commerciale dell’automezzo, evitando che si creino situazioni di scarsa trasparenza.

L’articolo 6, in aderenza alle disposizioni del codice deontologico medico, stabilisce l’incompatibilità del medico curante con lo svolgimento di funzioni medico legali e riconosce la necessità che, nella valutazione clinica delle patologie asseritamente presenti, si operi con rigore scientifico e con rigore valutativo medico-legale nell’affermare la presenza di una lesione e di una menomazione, secondo la rilevanza che ha il concetto di prova ai fini della determinazione del danno risarcibile.

L’articolo 7 mira a disincentivare le denunce di sinistro tardive, stabilendo che la richiesta danni ivi prevista debba essere formulata a pena di decadenza dalla procedura liquidativa diretta nel termine di novanta giorni, sanzionando le denunce tardive con la perdita del beneficio della speciale procedura del risarcimento diretto.

L’articolo 8 interviene sulla procedura di accesso agli atti. In un quadro di trasparenza deve essere consentito anche al riparatore direttamente interessato, per aver riparato il mezzo o avendone assunto l’onere, di accedere agli atti per verificare le perizie svolte dall’assicuratore, o gli atti istruttori che determinano un eventuale diniego al risarcimento o una sospensione della procedura liquidativa.

L’articolo 9 tende a ribadire un concetto che, sebbene sia già contenuto nel vigente CAP, nella pratica è disatteso da alcune imprese di assicurazione, cioè che la valutazione del danno deve essere effettuata esclusivamente da periti iscritti nel ruolo.

L’articolo 10 rende l’indennizzo diretto facoltativo nella fase stragiudiziale, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2009.

L’articolo 11 mira a riconoscere il valore di prova alla cosiddetta scatola nera.

L’articolo 12 riprendendo le ormai consolidate sentenze della Corte di cassazione prevede disposizioni per la predisposizione e l’approvazione da parte del governo delle tabelle indicative nazionali. Le disposizioni della presente proposta di legge non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il nostro auspicio Il presidente del Consiglio, nella conferenza stampa di presentazione del ddl concorrenza, ha dichiarato di non avere paura delle compagnie di assicurazioni. È possibile che non siano chiare le criticità di una norma che persegue tutt’altro che la concorrenza e che arriva da ambienti politici (ministero dello Sviluppo economico e Garante della concorerenza). Ora, il Partito democratico di Renzi può fare chiarezza sulla parte del ddl concorrenza relativa alla Rc auto: è già successo con l’articolo 8 del decreto Destinazione Italia, stralciato dopo la stroncatura della commissione Giustizia. La parte relativa alla Rc auto del ddl concorrenza è identica a quell’articolo 8. L’auspicio è che faccia la stessa fine dell’articolo 8: il cestino. È invece da prendere in seria considerazione il ddl Rc auto con le proposte del deputato Marco Di Stefano: vedi allegato.

Il web che tutto maciulla Chiudiamo l’articolo con una piccola considerazione. Se usato bene, Internet è meravigliosamente utile: per la diffusione della conoscenza, per l’informazione, per rendere le menti più elastiche. Se usato male, Internet ti fa a pezzi. Ci riferiamo al gossip più squallido, al vociare di portineria utilizzato dalle comare dementi e inacidite. Metti in mezzo un personaggio, e lo spacchi pubblicamente. Il trucco è subdolo e surrettizio: una vocina che diventa un urlo, una quartino di indiscrezione da fonti discutibili si trasforma in certezza divina, un amo buttato lì a caso che si fa calamita per i cretini. Sotto questo profilo, Internet è così pericolosa che si verifica pure l’inaudito: un sito che costruisce bufale butta nel web una fesseria; poi, un sito cosiddetto serio la riprende dando alla notizia l’aurea dall’informazione sicura; e alla fine una puttanata assurge a ruolo di news attendibile.

Di recente, il guaio riguarda Marco Di Stefano, parlamentare del Pd. Era il 2013. Il governo, dietro dettatura dell’Ania (l’associazione delle assicurazioni), aveva scritto il decreto Destinazione Italia che conteneva, in materia Rc auto, una serie di regali alle compagnie (articolo 8). Federcarrozzieri venne ricevuta dalla commissione Finanze della Camera, che si disse disposta ad ascoltarci, a capire le ragioni per cui quelle norme erano storte e scorrette. Sì, fu un’emozione per noi: siamo uomini, fatti di sentimenti. Ma quello che ci colpì maggiormente fu il grande interesse che Marco Di Stefano manifestò per quanto avevamo spiegato in commissione Finanze a 24 onorevoli. Ci chiese di approfondire assieme, di scendere in dettaglio, di comprendere meglio statistiche e numeri. Marco Di Stefano si dimostrò un politico che voleva entrare con passione nel merito delle questioni, studiarle e agire di conseguenza senza vaghe promesse di impegno ma con l’azione. Merce rara in Parlamento. Come è noto le assurde norme sulla Rc auto previste dal decreto vennero stralciate (cancellate). Determinante per lo stralcio fu un’esplicita richiesta di emendamento presentata da Di Stefano assieme ad altri parlamentari del Pd. Tutto ciò dopo un’approfondita e accesa discussione notturna nel gruppo parlamentare Pd, nella quale fu decisivo un intervento di Di Stefano, che mise a nudo le ambiguità dell’articolo 8. Sentiamo Marco: “Un articolo che contrabbandava sotto mentite spoglie un risibile risparmio per gli assicurati, a fronte di una serie di provvedimenti marcatamente tesi a rafforzare il monopolio e i guadagni delle assicurazioni, eliminando diritti sacrosanti degli utenti e azzerando le piccole imprese che vivono del proprio lavoro, senza avere mai chiesto alcun tipo di aiuto o agevolazione allo Stato”.

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