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La Mediazione civile in materia di R.C.Auto


Come senz’ altro sapraete, il D.L. 28/2010, ha introdotto l’obbligo dell’espletamento della procedura di Mediazione in diverse materie in ambito civile, nonche’ a partire da Marzo 2012 in ambito RCA, quando non sia raggiunto un accordo (in questo caso nei confronti di una compagnia Assicuratrice).

Ma la Mediazione cos’e’?

E’ un nuovo strumento inserito all’interno della procedura civile. Permette di raggiungere un accordo fra le parti, evitando i lunghi tempi di una causa e sopratutto gli ampi costi che questa comporta.

Va’ detto infatti, che la Mediazione va espletata entro 4 mesi dalla presentazione dell’istanza di una parte, a costi ridotti e definiti come potrete vedere su: http://www.entemediatore.it/tabelle_delle_tariffe.html

Il vantaggio?

Sentirete spesso dire che la Mediazione da spazio a soluzioni creative; questo perche’ una volta che le parti si trovano in mediazione, saranno loro a proporre e concordare le possibili soluzioni che le accontenti entrambe al fine di risolvere la lite.

Questo avviene grazie alle istruzioni del Mediatore (un terzo imparziale) che stabilisce tempi e metodo, riescendo il piu’ delle volte ad ottenere risultati altrimenti non proponibili nella sede del Tribunale.

Inoltre:

– l’ accordo omologato, raggiunto in Mediazione, ha valore esecutivo al pari di una sentenza;

– le spese di Mediazione sono detraibili in quanto maturano un credito d’ imposta detraibile fiscalmente;

– non necessita della presenza di un avvocato.

Quindi tutti i possibili risultati, a basso costo e rapidamente. Ecco i veri vantaggi per privati ed aziende ai quali si propone.

Essendo l’RCA una materia prevista come obbligatoria, Ente Mediatore srl, ha gia’ predisposto la modulistica ed organizzato una procedura semplice, dedicata ai professionisti del settore auto.

Compilando il nostro modulo, procederemo noi a convocare la Compagnia e  fissarvi un appuntamento presso la nostra filiale Questo modello e’ gia’ predisposto anche per la formula di cessione del credito, in modo da agevolarvi nelle operazioni di recupero

Altri modelli per presentare istanza in materia differente da RCA presenti su : http://www.entemediatore.it/modulistica.html

Nozioni generali.

E nostro dovere rendervi noto che il D.L. 28/2010,  prevede che il Giudice:

1- rimandi in Mediazione le parti che non abbiano gia’ espletato la procedura;

2- possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio

3- tenga in considerazione la mancata partecipazione della parte Convocata  e con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza, la condannerà ad una sanzione pari al contributo unificato dovuto per giudizio.

4- il D.L. n° 212 del 22 dicembre 2011, inserisce la vigilanza da parte del Capo dell’Ufficio Giudiziario, sull’applicazione di quanto previsto nell’ art. 1 del D.Lgs. 28/2010, ovvero l’espletazione della procedura di Mediazione nelle materie dette obbligatorie.

Il Responsabile dell’Organismo

Giovanni Magalotti.

Galleria Marconi 1/P – 40122 Bologna

tel / fax – 051 – 231084

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