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Informativa: Servizio Buste Paga e Consulenza del Lavoro – Federcarrozzieri

A tutte le Aziende Associate.

Si avvicina la fine dell’anno e le aziende oltre a fare un bilancio sull’andamento della propria attività, devono fare i conti con alcune competenze che i lavoratori hanno maturato nel corso dell’anno.


Con questo primo articolo analizzeremo quelle previste dal CCNL METALMECCANICI ARTIGIANI.

La prima spettanza di fine anno da corrispondere al lavoratore in corrispondenza delle festività natalizie è la TREDICESIMA MENSILITA’.

Nel CCNL dei Metalmeccianici Artigiani la tredicesima mensilità definita tale per gli impiegati, viene denominata GRATIFICA NATALIZIA per gli operai.

Più precisamente, il CCNL METALMECCANICI ARTIGIANI stabilisce quanto segue:

Gratifica Natalizia (per gli operai)

Le imprese metalmeccaniche artigiane sono tenute a corrispondere al lavoratore per ciascun anno di servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa.

Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute per congedo matrimoniale, assenze giustificate, malattia e infortunio, nell’ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, e i periodi di assenza per gravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli istituti periodici.

Tredicesima mensilità (per gli impiegati)

L’Impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all’impiegato in occasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilità d’importo ragguagliato all’intera retribuzione globale di fatto percepita dall’impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione di impiego durante il corso dell’anno, l’impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.

Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Altre spettanze da tenere in considerazione a fine anno se non per la corresponsione della realtiva retribuzione quanto per la valutazione del godimento della stesse, sono le Ferie e i Permessi retribuiti.

Vediamoli meglio nel dettaglio, combinando quanto prevede il CCNL METALMECCANICI ARTIGIANI con la legislazione nazionale.

2) Ferie.

L’operaio metalmeccanico artigiano ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuite, pari a 4 settimane.

Gli impiegati metalmeccanici artigiani con anzianità:

  1. da 1 a 18 anni compiuti: maturano 4 settimane annue retribuite;

  2. per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni retribuiti.

In linea gerenrale valgono le stesse regole per operai ed impiegati relativamente ai seguenti aspetti:

– L’epoca delle ferie è stabilita dall’impresa tenendo conto del desiderio degli operai compatibilmente con l’esigenza di lavoro.

– Al lavoratore che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’impresa, di norma spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.

–  La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

– In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.

Bisogna inoltre ricordare che il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie e che le ferie hanno normalmente carattere continuativo, dunque è fondamentale che queste vadano godute per almeno per due settimane consecutive nell’anno di maturazione e le restanti entro giugno dell’anno successivo a quello di maturazione.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane per gli operai e 15 giorni per gli impiegati, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie residue con una indennità pari alla relativa retribuzione.

Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto.

Permessi retribuiti.

I lavoratori metalmeccanici maturano 16 ore di permessi retribuiti annui. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi.

Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell’anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.

Inoltre vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5/3/1977, n. 54 e successive modificazioni (D.P.R. 28/12/1985, n. 792“Reintroduzione dell’Epifania”). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.

I permessi maturati nell’arco dell’anno solare (1gennaio-31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 30 aprile dell’anno successivo oppure, su richiesta del lavoratore, accantonati in banca ore secondo il normale valore orario ordinario. Qualora ciò non avvenga saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.

Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi).

I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.

Un’attenzione particolare va posta nei confronti delle Ferie in quanto la violazione delle relative disposizioni (godimento di almeno due settimane conseucutive nell’anno di maturazione) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Servizio Buste Paga e Consulenza del Lavoro – Federcarrozzieri

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