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Indennizzo Diretto; questo sconosciuto?


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Dal 1° Febbraio 2007 è operante la legge sul risarcimento diretto art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. 254 del 18 Luglio 2006.

Il sistema risarcitorio è stato attuato con con legge delega (cioè consentendo al governo di provvedere senza passare dal normale dibattito parlamentare presso Camera e Senato).

Di cosa si tratta?

Il risarcimento diretto è una procedura che in caso di incidente stradale consente (ma non obbliga) i danneggiati non responsabili ad essere risarciti dal proprio assicuratore.

L’indennizzo diretto può prevedere in polizza alcune clausole che lo disciplinano:

risarcimento in forma specifica ;  vale a dire, far riparare il veicolo incidentato esclusivamente presso le officine di carrozzeria convenzionate con l’assicurazione. 

divieto di utilizzo della cessione di credito ; L’assicurato non può cedere il credito al carrozziere non convenzionato con la compagnia.

Si intuisce come queste limitazioni, siano fondamentalmente vantaggiose per le compagnie, poiché  nel primo caso espropriano l’automobilista del diritto di scegliere il proprio riparatore di fiducia, imponendo così, alle carrozzerie convenzionate contratti di affiliazione, a condizioni contrattuali   penalizzanti e forzate. Nel secondo caso, si vieta un metodo ampiamente disciplinato nel codice civile e utilizzato in diversi ambienti finanziari.

L’indennizzo diretto è facoltativo. (FORSE ANCORA PER POCO)

Quando l’indennizzo diretto venne introdotto assieme al Codice delle Assicurazioni, l’interpretazione delle regole che disciplinavano la facoltà del danneggiato di rivolgersi al Giudice non era chiara.

In particolare aveva suscitato molte perplessità l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni nella parte in cui stabiliva che il danneggiato potesse proporre l’azione diretta di risarcimento “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”. La norma è stata successivamente sottoposta alla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 180 del 2009 ha stabilito che l’azione diretta (di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni) è solo una facoltà per il danneggiato il quale può sempre proporre l’azione ordinaria nei confronti del responsabile del sinistro, quindi chiamando davanti al Giudice il danneggiate e la Compagnia Assicuratrice di quest’ultimo.

I  Carrozzieri devono sapere che;

  1. L’indennizzo diretto è facoltativo, qualsiasi carrozzeria anche non  fiduciaria con la compagnia può riparare il veicolo.

  2. Informare l’Automobilista,  dei rischi che si possono incontrare, se al momento del rinnovo polizza accetta la clausola  risarcimento in forma specifica.

  3. E’ buona norma per evitare l’esborso da parte del danneggiato utilizzare la cessione di credito, notificandola alla compagnia raccomandata AR o posta pec.

  4. E’sempre opportuno mettere anche la Compagnia del danneggiante nelle condizioni di poter trattare il sinistro inviando la richiesta di risarcimento anche a quest’ultima.

Cosa potrebbe cambiare a livello normativo se queste proposte di legge in discussione fossero introdotte con un decreto legge

(cioè senza passare dal normale dibattimento e votazioni presso la camera e il senato).

Le proposta dell’ On. Gugelt e della Senatrice On Simona Vicari che verranno discusse in questi giorni.

  1. Si allungano i tempi entro i quali le compagnie possono comunicare al danneggiato offerta o diniego per il risarcimento (da 60 a 90 giorni; da 30 a 45 in caso di constatazione amichevole), cio’ significa attese piu’ lunghe anche per i carrozzieri

  2. Le compagnie, inoltre, avranno la facoltà di prevedere all’atto del contratto, e a fronte comunque di una significativa riduzione del premio, che il diritto al risarcimento danni non sia cedibile a terzi. Divieto di cessione di credito

  3. Si modifica poi l’articolo 2947 del codice civile, prevedendo che «il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro 90 giorni dal fatto.

  4. rafforzamento del risarcimento in forma specifica (riparazione in un centro convenzionato con la compagnia, pagato direttamente da questa), che dal 1° gennaio 2014 le compagnie possono adottare (e non più «offrire») in alternativa a quello per equivalente, fornendo garanzia di almeno due anni.

  5. Il danneggiato in realtà può rifiutare questa modalità, ma in questo caso il risarcimento non potrà comunque superare il costo che la compagnia avrebbe sostenuto tramite impresa convenzionata, e verrà versato direttamente alla carrozzeria indicata, su presentazione di fattura.


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