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Comfort: Unipol ci riprova e… resta scottata. Il Giudice di Pace di Bologna conferma l’illiceità del

di Rosa Sinistro

Clima rovente, preludio d’estate bollente. Non parliamo di meteo, ovviamente, ma di uno degli argomenti più scottanti in campo di rc auto. Limitazioni che sanno di illiceità: ormai una certezza. Una certezza per le assicurazioni che le trovano “confortanti”, “r-assicuranti”. Una certezza ormai anche per noi tutti. Sì perché le sentenze vanno tutte in un’unica direzione: quella di affermare l’illegittimità di queste clausole e quello di ricordare agli smemorati assicuratori che tanto hanno voluto l’indennizzo diretto, i loro doveri.


L’accesa tematica è la seguente: il danneggiato cede il credito al carrozziere ed il carrozziere procede con tutto l’iter risarcitorio. Una volta concordato l’importo dei danni subiti arriva l’assegno decurtato di una percentuale. Unipol decide di rimborsare parzialmente perché applica la solita penale del 10% che vieta di riparare l’auto presso una carrozzeria non convenzionata. Si tratta della solita clausola strategicamente nascosta nel contratto assicurativo. Ancora una volta la carrozzeria è costretta ad azionare un contenzioso per vedersi riconoscere il saldo residuo ed il pagamento delle spese legali per l’attività stragiudiziale.

Ormai dovrebbero aver imparato a memoria la questione. Verrebbe la voglia di inserire una speciale funzione, una spia luminosa in caso di polizza con clausole vessatorie anzi, perché no, che la polizza divenisse incandescente al solo tocco in caso di limitazioni illegittime e liberticide nascoste!

In uno scontro infuocato nessun colpo viene risparmiato e, questa volta, la compagnia si costituisce in giudizio eccependo addirittura che la cessione del credito sarebbe “contraria a norme imperative, avendo la Carrozzeria attrice svolto attività di finanziamento senza avere i requisiti e le autorizzazioni previsti dal Dlgs.385/1993”. Accipicchia, perdindirindina… verrebbe da esclamare! Pensa un po’ cosa sono andati a scomodare pur di costringere il mercato dell’autoriparazione alla canalizzazione obbligatoria!

Dura e decisa la pronuncia n.428/2016 del Giudice di Pace di Bologna avv. Andrea Zardi. “Il richiamo non ha alcuna attinenza al caso di specie”. La sentenza prosegue illustrando prima di tutto quale sia la causa del contratto di cessione del credito e come lo stesso nulla abbia a che vedere con il contratto di mutuo! La difesa dell’Unipol, insomma, aveva tentato di mescolare le carte in un calderone che gli si è rovesciato letteralmente addosso rivelandone tutta l’incandescenza. Nel leggere l’interessante sentenza scopriamo ancor di più. L’Unipol ha infatti dato pieno riconoscimento alla efficacia della cessione del credito notificata quando ha pagato l’importo risarcitorio, seppur decurtato. Quindi nel lamentarne ora l’inefficacia..pare versare lacrime da coccodrillo. Colpisce l’instancabile insistenza delle compagnie assicurative. Imperturbabili proseguono nel seminare qua e là le odiose clausole. Impassibili anche dinanzi alle continue pronunce di vessatorietà ed illiceità seguitano nascondendo l’ira ch’entro gli brucia!

In soldoni, esiste l’obbligo di risarcire l’intero costo sopportato dalla carrozzeria? O è lecita l’applicazione della penale? No, l’Unipol, in qualità di gestionaria della liquidazione del sinistro nella procedura di indennizzo diretto, non ha titolo per opporre né al danneggiato né all’avente diritto eccezioni che riguardino il contratto assicurativo! Sul punto la sentenza non lascia alcun dubbio. Il Giudice richiama la pronuncia della Corte di Cassazione nella quale, con l’Ord. 13/4/2012 n. 5928 ha ribadito la natura extracontrattuale dell’azione diretta di cui all’art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005 n.209.

Insomma, lo ribadiamo, il danneggiato ha diritto ad essere integralmente risarcito “non potendo eventuali clausole contrattuali essere ricondotte nell’alveo di operatività dell’art. 149 Cod. Ass. in quanto la compagnia dell’indennizzo diretto risarcisce il danno al posto della compagnia del responsabile civile”. Una cocente delusione, l’ennesima per questi assicuratori rapiti dal sacro fuoco della clausola vessatoria. In lei vedono la salvezza, vedono la strada maestra che condurrà alla lievitazione degli utili, all’applicazione, di fatto, di tutte le “regole” che in via di legge… caldeggiano… ma che, ahi loro, restano sempre come carne a cuocere… ormai bruciata!


Scarica la sentenza.  Sentenza 428 del 2016

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